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 EMILIA ROMAGNA

 

CPL CONTRATTAZIONE PROVINCIALE IN AGRICOLTURA

 

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 BOLOGNA / IMOLA - PIATTAFORMA 2007

 

Richieste in piattaforma rinnovo CPL territorio di Bologna e Imola 

 

 Un cenno al quadro generale.

 Il modello contrattuale e delle relazioni sindacali nel settore agricolo, deve proporsi come veicolo di innovazione e cambiamento sia nella valorizzazione del lavoro come elemento base del sistema, che nella capacità di dare sviluppo e prospettiva al potenziale, tecnologico – cognitivo – imprenditoriale esistente.

Il suo rilancio ed il suo consolidamento infatti, anche nel nostro territorio, non potranno prescindere dalla capacità che dovranno avere nel prossimo immediato futuro le Associazioni di categoria, le stesse OO.SS. e le Istituzioni territoriali preposte, nel saper leggere sia i processi di mutamento già avvenuti, sia quelli in procinto di avviarsi e manifestarsi.

 

L’elaborazione Comunitaria Europea in fatto di Agricoltura ha assunto decisamente negli ultimi dieci anni, un indirizzo in contro tendenza rispetto ai precedenti decenni, questi palesemente caratterizzati dall’impronta assistenzialistica e protettiva che per diverso tempo ne ha consentito la sopravvivenza.

Sempre di più oggi al contrario, le politiche normative e l’indirizzo generale a livello europeo pongono il tema della razionalizzazione nel sistema concorrenziale tra i Paesi in quanto tali ma ancor di più tra le imprese medesime in un equilibrio più spostato sul rapporto, prodotto – mercato - consumo.   

 

Le recenti (e pesanti) riforme delle varie O.C.M. che hanno interessato ed interesseranno il settore agricolo nazionale in quote massicce e drammatiche, (zucchero – ortofrutta – pomodoro etc.)  sono il segno tangibile del mutamento in atto del sistema produttivo, sia attraverso le regole competitive che il mercato impone a prescindere, che nelle politiche generali P.A.C. sullo scacchiere della nuova Europa e conseguentemente dell’elevato grado di concorrenzialità che ciò stesso produce nella realtà della singola impresa.

 

Si impone più che mai quindi il bisogno urgente di ridefinire e ricostituire un modello vincente del sistema produttivo agricolo nel suo complesso e nei suoi contesti territoriali, a partire da una nuova idea della qualità del prodotto che risulti un legame ritrovato ed armonico con l’ambiente che lo circonda.

 

Il bisogno inoltre di veicolare un messaggio globale positivo che del settore primario ne costituisce il presupposto, “preservare il patrimonio del cibo, dell’acqua del suo processo di ottenimento ” .

 

Su questo piano diviene importante anche il riferimento alla vocazione imprenditoriale nel settore, ed all’auspicio che essa si rafforzi ed inverta cosi una tendenza ancora troppo timida, relativamente al ripristino del turn – over delle precedenti generazioni di operatori impegnati in agricoltura.

Ciò dovrebbe accompagnarsi ad una maggiore inclinazione alla diversificazione produttiva nel comparto stesso ed alla crescita consortile e dimensionale delle imprese.

 

  

I soggetti in campo ed il  loro ruolo.

 

Se la giusta direzione può, tra gli altri elementi, essere rappresentata in macro azioni di:

 

·        ottimizzazione delle politiche economiche comunitarie

·        assunzione dei nuovi indirizzi generali dello sviluppo

·        capacità di progettare sistemi efficienti nei processi produttivi

·        qualità dei prodotti e loro certificazione

·        innalzamento dimensionale delle imprese

·        sostegno alla vocazione imprenditoriale …

 

diviene allora inevitabile per Associazioni – Sindacato – Istituzioni lo svolgimento di un ruolo promotore di stimoli e supporti, ciascuno per le sue caratteristiche e peculiarità ma tuttavia in un quadro di condivisione generale delle priorità e dei percorsi per la loro realizzazione.

 

Le relazioni industriali e la capacità di implementare un funzionale raccordo con le strutture istituzionali ed amministrative possono rappresentare  una prerogativa vincente nella realizzazione di progetti comuni e/o dei programmi di sviluppo rurale, con l’attenzione di un maggiore coinvolgimento e possibilità di interferenza da parte delle Parti Sociali, rispetto alle politiche locali e territoriali. 

In tale contesto, va pertanto ricercata la massima potenzialità di espressione del rapporto “consultivo/progettuale” tra i soggetti sopra citati, per una complessiva azione promozionale avanzata nel nostro territorio, sulla base di relazioni industriali costanti.

 

Il lavoro nella catena del valore.

 

Il “ lavoro” rappresenta l’anello di congiunzione in grado di coniugare gli elementi di valore del sistema. La sua valorizzazione deve pertanto poter trovare riconoscimenti ed affidamenti strategici, sia nelle piccole e micro situazioni, che nelle grandi realtà agroindustriali cui ci si intende riferire con il presente contratto provinciale.

 

Il corredo professionale che peraltro si impone sempre più non è quello della occasionalità di un lavoro e di una esperienza ma, per quanto presente sia tuttora tale condizione, sempre più imperativo diventa il bisogno di competenze ed esperienze strutturali capaci di supportare e sostenere le sfide competitive della efficienza e della qualità, che in ogni singola impresa si impone.

 

Il rapporto con il C.C.N.L.   

 

Il contratto integrativo provinciale deve poter rappresentare un ponte ideale tra il territorio, le sue caratteristiche ambientali produttive e industriali, le specifiche peculiarità geografiche e storiche… rispetto al sistema nazionale. A maggior ragione in un settore come quello dell’agricoltura, che presenta problematiche e dinamiche comuni a tutto il sistema economico produttivo.

Deve altresì porsi come vero propulsore di innovazione e cambiamento, alla ricerca di quelle soluzioni di avanzamento e miglioramento della condizione di lavoro e la sua progressiva stabilizzazione. In tal modo sarà possibile costruire più facilmente un sistema maggiormente competitivo. Al contrario il CPL non dovrà attestarsi unicamente sul livello delle “compatibilità” e trovare in esse il punto di condivisione ed accordo tra le parti.

 

 Considerazioni e richieste specifiche.

 

Sulla base delle valutazioni fin qui svolte e nell’obiettivo di dare il conseguente profilo al rinnovo vigente Contratto Provinciale di Bologna,  la FAI – CISL / FLAI – CGIL / UILA – UIL territoriali di Bologna, a nome e per conto dei lavoratori, avanzano le richieste e le proposte di seguito articolate .

  

 

NORME GENERALI

 

1)      Adeguamento al nuovo testo del C.C.N.L.

 

2)      Gli articoli 1)-2)-3) del vigente C.P.L. si intendono confermati.

 

Art. 4) FORUM (Osservatorio Provinciale)

 

Fermi restando gli indirizzi generali assunti nel vigente contratto Provinciale, si richiede di costituire un gruppo di lavoro paritetico con il compito di definire entro 60 giorni dal rinnovo del presente accordo, alcune priorità tematiche di specifico interesse:

 

·        Il mercato del lavoro nelle provincia. Le sue dinamiche e processi di stabilizzazione della occupazione

·        La formazione professionale. Progettare un intervento pianificato di formazione continua mirata ai giovani ed alla riqualificazione professionale nel mercato del lavoro.    

 

CIMAAV ( ruolo e progetti di lavoro )

 

L’esperienza della Cassa extra Legem Cimaav ha rappresentato la possibilità di poter dare risposta ad alcuni dei tanti problemi che ancora interessano il lavoro dipendente, in un settore privo di tutele e parità di condizioni rispetto ad altri che operano nel nostro Paese.

 

Sotto tale aspetto la struttura Cimaav della provincia di Bologna ed i soggetti che la compongono hanno condiviso l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’erogazione di un servizio complessivo che possa offrire elementi di supporto alle attività ed alle condizioni di lavoro nel settore.

 

Riteniamo quindi che il ruolo della struttura Cimaav possa essere ulteriormente ampliato a favore di attività promozionali ed operative dirette, relative a progetti di ricerca e formazione. A tal riguardo riterremmo importante poter attivare con gli enti istituzionali e gli assessorati competenti, un piano comune di lavoro che trovi intreccio con il già definito P.S.R.R. / P.R.I.P. 

 

MERCATO DEL LAVORO

 

Art. 8) Part –Time

 

Si intende confermato quanto previsto dal C.C.N.L. in materia di lavoro parziale sia per ciò che attiene alle causali ed alla volontarietà delle parti, che per quanto riferito alle quote previste per ciascuna unità produttiva.

Restano inoltre confermate le soglie minime dell’orario di lavoro definite nel medesimo articolo. Non sono ammesse prestazioni di orario inferiore.

 

 

 

Art. 9) Lavoro occasionale aziende familiari. (Si ritiene superato quanto previsto dal precedente testo provinciale).

 

Art. 10) Lavoro neocomunitario extracomunitario ed extraprovinciale.

 

Le parti convengono di predisporre le procedure più adeguate a verificare i reali bisogni di attivazione di questo tipo di manodopera.

Successivamente si potranno definire nell’ambito dell’azienda interessata ovvero in sede territoriale, le condizioni relative alla prestazione stessa.

 

Art. 12) Scambio di manodopera.

 

In ragione della durata temporale della vigenza del Contratto Provinciale, rispetto all’eventuale recepimento delle norme in materia, si considera superato quanto previsto dal medesimo accordo di cui all’art 12 ed alla successiva nota a verbale.

 

Art. 14) Riassunzione.

 

Fermo restando quanto definito in proposito dal c.c.n.l. si conferma che la riassunzione dei lavoratori/trici con contratto a termine avverrà per un numero di giornate equivalente al periodo di lavoro prestato in precedenza e comunque con l’assunzione non inferiore alle 51 giornate di lavoro.

 

La procedura avverrà sulla base di una apposita comunicazione da parte del lavoratore per mezzo domanda e/o lettera che sarà congiuntamente predisposta.

 

Art. 15) CONVENZIONI

 

Facendo salvo quanto già definito nel vigente C.P.L. di Bologna si ritiene necessario introdurre le seguenti integrazioni:

 

·        estensione delle procedure per la definizione degli accordi aziendali

·        mantenimento del livello professionale conseguito nel corso dell’anno o del periodo precedente

·        verifica e definizione di alcuni particolari criteri mirati ad individuare percorsi certi di stabilizzazione del rapporto di lavoro, in particolare per quei profili professionali attestanti attività di coordinamento ovvero attività strutturate nel corso dell’intero anno produttivo

 

 

Art. 16) Apprendistato

 

Alla luce delle recenti evoluzioni in materia di definizione delle direttive formative nonché dei percorsi acquisitivi relativamente alla formazione dei giovani apprendisti, si ritiene indispensabile definire congiuntamente criteri ed obiettivi, nonchè tempi, entro cui verificare strumenti e condizioni per l’applicazione dei regolamenti attuativi dell’istituto.

 

Si conviene inoltre di considerare non più efficace la “dichiarazione a verbale” di cui all’art.16.  

 

 

 

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

 

Art. 1) Classificazione del personale.

 

Anche allo scopo di favorire una generale crescita professionale ed attraverso essa una maggiore capacità di coinvolgimento delle singole esperienze, si richiede di apportare le seguenti modifiche alla declaratoria del 1 livello: comune B del testo CPL in vigore:

 

·        cancellare dalla prima frase “indipendentemente dalle mansioni di assunzione”

·        sostituire al comma successivo “ quattro anni” con due anni e “280” con  140 e “78 giornate” con 30 gg.

 

Si richiede inoltre di avviare un confronto mirato ad individuare criteri e condizioni di riallineamento nelle differenze retributive riscontrate nella declaratoria dei “comuni”

 

 

ORARIO DI LAVORO

 

ART.19.

 

Ø      L’orario di lavoro è quello definito nel C.C.N.L. in 39 ore settimanali pari a 6.30 ore giornaliere, distribuito in 7 ore per cinque giorni e 4 al sabato. L’articolazione dell’orario di lavoro delle 39 ore settimanali potrà, previo accordo tra le parti, essere distribuita in modo equivalente anche su cinque giorni lavorativi.

 

Ø      In materia di maggiorazione di orario ”, intendendosi evidentemente per tale, la prestazione di “flessibilità” cui il vigente testo del Contratto si riferisce, si richiede di introdurre il riconoscimento della maggiorazione economica pari al 20% dell’ora, ferme restando le condizioni definite per la sua attivazione.

 

Ø      Si propone di modificare la dizione in “ flessibilità di orario di lavoro”.

 

Ø      Sostituire la ( e ) congiunzione del primo rigo con ( ovvero settimanale) .

 

Ø      La possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione dell’orario di lavoro potrà avvenire previo accordo sindacale con le R.S.U. e comunque entro i limiti già indicati.

 

Ø      E’ considerato lavoro notturno quello eseguito dalle 22.00 alle 6 nei periodi di ora legale e dalle 20.00 alle 5 nei periodi di ora solare. Restano invariate le maggiorazioni previste dal vigente C.P.L. territoriale.

 

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Art. 23 Permessi straordinari.

 

Le parti considerano superata la nota a verbale sulle “norme di organizzazione aziendale e del lavoro”.

 

  

Art. 24 SALARIO

 

Si richiede un incremento retributivo medio pari all’8,4% del salario contrattuale in vigore.

 

 

 INTEGRAZIONE e TRATTAMENTI

 

Art. 29 Cassa extra legem.

 

Nell’esprimere una valutazione positiva sulla funzionalità della struttura CIMAAV sia per ciò che attiene alle possibili ed auspicabili attività di supporto ed innovazione alle politiche del settore nel nostro territorio, che per quanto attiene all’attività di intervento integrativo sui trattamenti integrativi retributivi dei lavoratori, riteniamo tuttavia importante una ulteriore scelta di obiettivi mirati al miglioramento della attuale condizione. Pertanto:

 

·        Alla luce dei pronunciamenti recentemente svolti dagli istituti preposti (INPS), delle disposizioni legislative emanate dal Ministero competente ed a fronte del ritardo già verificatosi sulla piena ed immediata applicazione di quanto contenuto nella legge 81 in materia di anticipazione dei trattamenti economici sulle spettanze di malattia, si richiede di dare urgentemente vita ad un dispositivo di controllo e verifica, mirato ad accertare l’adempimento della norma stessa nelle singole aziende interessate.

 

·        Si richiede di adeguare l’attuale livello di integrazione spettante ai lavoratori in malattia e/o in infortunio, fino alla copertura integrale della retribuzione, definendone caratteristiche ed eventuali gradualità.

 

·        Si richiede di elevare ad Euro 1.000. lordi, l’attuale una tantum prevista per le lavoratrici in maternità.

 

·        Si richiede il superamento del cosiddetto periodo di “carenza” esclusivamente nel caso di malattia certificata da intervenuta assistenza e/o ricovero ospedaliero. La certificazione dovrà includere anche le strutture private e pubbliche equivalenti. 

 

·        Si richiede inoltre di poter esaminare le possibilità e le modalità di estensione del trattamento di anticipazione anche agli avventizi, concordando nel caso uno studio di fattibilità, finalizzato a verificarne la sostenibilità degli oneri finanziari derivanti.

 

  

 MENSA / PASTO GIORNALIERO

 

Riteniamo importante lo sforzo già prodotto dal precedente Contratto Provinciale di indirizzare positivamente la disponibilità delle parti verso la fruizione del servizio mensa e la messa a disposizione dei locali di refettorio, anche con reciprocità di sostegno ai costi dovuti.

 

Si impone tuttavia oggi il bisogno di un ulteriore passo in avanti utile a determinare le condizioni per una effettiva fruizione del pasto giornaliero per ogni singolo lavoratore e, ferme restando modalità e tempistiche di realizzazione, portare a 40 centesimi l’ora l’attuale indennità di mancata mensa.

 

 Art. 32 TRATTAMENTI INTEGRATIVI ALLA C.I.G.

 

Si richiede l’integrazione al 100% della retribuzione per gli O.T.I. 

 

 

Art. 34) RIMBORSI SPESE

 

Viene considerata attività di trasferta e pertanto indennizzata secondo quanto si vorrà definire a riguardo, ogni spostamento di attività e prestazioni avvenuto in unità produttive e/o magazzini, che non siano quello di riferimento e che superino almeno il 50% dell’orario di lavoro contrattuale della singola giornata di riferimento.

 

Art. 36 DIRITTI SINDACALI

 

Assemblea.

 

Le parti, tenuto conto della particolarità ed articolazione del settore cui si rivolge il presente Contratto Provinciale, ritengono opportuno precisare che le assemblee che si intendono svolgere all’interno dei luoghi di lavoro, dovranno essere precedute da formale e preventiva comunicazione di norma 48 ore prima.

 

Tale modalità è da intendersi definita anche per quanto riguarda le assemblee che si svolgono fuori dai locali dell’azienda.

 

 

Art. 38)  SICUREZZA DEL LAVORO

 

Lavoro in appalto.

 

Vista la delicatezza del tema e la convinzione che gli appalti possono preludere a comportamenti non consoni ai requisiti di correttezza che in tali particolari condizioni dev’essere garantita, si ritiene opportuno che vengano focalizzati alcuni impegni precisi:

 

Resta confermato quanto già definito all’art. 38 del vigente CPL, con le seguenti integrazioni:

 

·        L’Azienda dovrà dare preventiva comunicazione alle R.S.U. ed alle OO.SS. del progetto e della causale dell’appalto, nonchè della sua temporalità.

·        L’appaltante si farà garante della regolarità dei rapporti di lavoro e della applicazione del C.C.N.L, nonché delle norme di sicurezza previste.

·        Verrà inoltre fornita alle R.S.U. la mappa dei rischi.

 

 Elezione e ruolo dell’R.L.S.

 

Vista la priorità della sicurezza nei luoghi di lavoro sia per quanto attiene alla prevenzioni dei rischi di infortunio più o meno grave per i lavoratori, che per ciò che riguarda più specificatamente l’igiene e le caratteristiche di sicurezza del prodotto stesso, le parti condividono la opportunità di valutare eventuali procedure di individuazione e designazione di  DELEGATI TERRITORIALI preposti alla informazione / formazione rivolta quelle realtà di piccole e piccolissime dimensioni non rientranti nella condizioni di poter nominare un proprio delegato interno.

 

I delegati territoriali opereranno sulla base di indicazioni ed obiettivi concordemente definiti dalle parti ad appannaggio di una migliore diffusione delle informazioni specifiche della materia.

 

 

Art. 39) TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

 

Preso atto della comune sensibilità delle parti a voler affrontare le delicate e prioritarie problematiche relative alle eventuali colture ovvero alle lavorazioni e stoccaggio di prodotti interessati dagli OGM, si richiede di rendere vincolante e preventiva l’informazione alla R.S.U.  ed alle OO.SS. che verrà fornita a fronte di tali evenienze.

Si attiverà nel caso, una commissione tecnica paritetica territoriale, che avrà l’obiettivo ed il compito di approfondire un percorso di indagine e verifica.

  

NORME FINALI

 

Art. 40) art. 41) Norme disciplinari – Risoluzione del rapporto di lavoro.

 

Al solo scopo di rendere maggiormente visibili e consultabili le norme legislative e contrattuali che si intendono riferire ai provvedimenti disciplinari, si conviene sulla trascrittura integrale ed esclusiva delle norme contenute nel C.C.N.L. come ripetizione a scopo divulgativo.

 

Ogni altra e diversa elaborazione in sede territoriale, che non rappresenti condizione di miglior favore per il lavoratore, si intende superata ed assorbita dal Contratto Nazionale di riferimento.

 

Art. 42) CONTROVERSIE

 

Resta invariato.

 

Art. 43) ABROGAZIONE DI NORME

 

Da definire in sede di rinnovo del presente contratto.

 

Art. 44) CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

 

Resta invariato.

 

Art. 45) STESURA E STAMPA

 

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo si procederà alla stesura ed alla stampa.

 

 

 

 

Fai –Cisl          Giovanni Verazzo – Paolo Tosti

 

Flai – Cgil        Vito Rorro – Domenico Giagnacovo – Zilioli Donatella – Zappaterra Viler

 

Uila – Uil         Fabrizio Rovatti – Vanni Bazzi 

 

 
 

 

 

 

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