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Richieste in piattaforma
rinnovo CPL territorio di Bologna e Imola
Un cenno al quadro generale.
Il modello contrattuale e
delle relazioni sindacali nel settore agricolo, deve proporsi come veicolo
di innovazione e cambiamento sia nella valorizzazione del lavoro come
elemento base del sistema, che nella capacità di dare sviluppo e
prospettiva al potenziale, tecnologico – cognitivo – imprenditoriale
esistente.
Il suo rilancio ed il suo consolidamento
infatti, anche nel nostro territorio, non potranno prescindere dalla
capacità che dovranno avere nel prossimo immediato futuro le Associazioni
di categoria, le stesse OO.SS. e le Istituzioni territoriali preposte, nel
saper leggere sia i processi di mutamento già avvenuti, sia quelli in
procinto di avviarsi e manifestarsi.
L’elaborazione Comunitaria Europea in fatto
di Agricoltura ha assunto decisamente negli ultimi dieci anni, un
indirizzo in contro tendenza rispetto ai precedenti decenni, questi
palesemente caratterizzati dall’impronta assistenzialistica e protettiva
che per diverso tempo ne ha consentito la sopravvivenza.
Sempre di più oggi al contrario, le
politiche normative e l’indirizzo generale a livello europeo pongono il
tema della razionalizzazione nel sistema concorrenziale tra i Paesi in
quanto tali ma ancor di più tra le imprese medesime in un equilibrio più
spostato sul rapporto, prodotto – mercato - consumo.
Le recenti (e pesanti) riforme delle varie
O.C.M. che hanno interessato ed interesseranno il settore agricolo
nazionale in quote massicce e drammatiche, (zucchero – ortofrutta –
pomodoro etc.) sono il segno tangibile del mutamento in atto del sistema
produttivo, sia attraverso le regole competitive che il mercato impone a
prescindere, che nelle politiche generali P.A.C. sullo scacchiere della
nuova Europa e conseguentemente dell’elevato grado di concorrenzialità che
ciò stesso produce nella realtà della singola impresa.
Si impone più che mai quindi il bisogno
urgente di ridefinire e ricostituire un modello vincente del sistema
produttivo agricolo nel suo complesso e nei suoi contesti territoriali, a
partire da una nuova idea della qualità del prodotto che risulti un legame
ritrovato ed armonico con l’ambiente che lo circonda.
Il bisogno inoltre di veicolare un messaggio
globale positivo che del settore primario ne costituisce il presupposto, “preservare
il patrimonio del cibo, dell’acqua del suo processo di ottenimento ” .
Su questo piano diviene importante anche il
riferimento alla vocazione imprenditoriale nel settore, ed all’auspicio
che essa si rafforzi ed inverta cosi una tendenza ancora troppo timida,
relativamente al ripristino del turn – over delle precedenti
generazioni di operatori impegnati in agricoltura.
Ciò dovrebbe accompagnarsi ad una maggiore
inclinazione alla diversificazione produttiva nel comparto stesso ed alla
crescita consortile e dimensionale delle imprese.
I soggetti in campo ed il loro ruolo.
Se la giusta direzione può, tra gli altri
elementi, essere rappresentata in macro azioni di:
·
ottimizzazione delle
politiche economiche comunitarie
·
assunzione dei nuovi
indirizzi generali dello sviluppo
·
capacità di progettare
sistemi efficienti nei processi produttivi
·
qualità dei prodotti e loro
certificazione
·
innalzamento dimensionale
delle imprese
·
sostegno alla vocazione
imprenditoriale …
diviene allora inevitabile per Associazioni
– Sindacato – Istituzioni lo svolgimento di un ruolo promotore di stimoli
e supporti, ciascuno per le sue caratteristiche e peculiarità ma tuttavia
in un quadro di condivisione generale delle priorità e dei percorsi per la
loro realizzazione.
Le relazioni industriali e la capacità di
implementare un funzionale raccordo con le strutture istituzionali ed
amministrative possono rappresentare una prerogativa vincente nella
realizzazione di progetti comuni e/o dei programmi di sviluppo rurale, con
l’attenzione di un maggiore coinvolgimento e possibilità di interferenza
da parte delle Parti Sociali, rispetto alle politiche locali e
territoriali.
In tale contesto, va pertanto ricercata la
massima potenzialità di espressione del rapporto “consultivo/progettuale”
tra i soggetti sopra citati, per una complessiva azione promozionale
avanzata nel nostro territorio, sulla base di relazioni industriali
costanti.
Il lavoro nella catena del valore.
Il “ lavoro” rappresenta l’anello di
congiunzione in grado di coniugare gli elementi di valore del sistema. La
sua valorizzazione deve pertanto poter trovare riconoscimenti ed
affidamenti strategici, sia nelle piccole e micro situazioni, che nelle
grandi realtà agroindustriali cui ci si intende riferire con il presente
contratto provinciale.
Il corredo professionale che peraltro si
impone sempre più non è quello della occasionalità di un lavoro e
di una esperienza ma, per quanto presente sia tuttora tale condizione,
sempre più imperativo diventa il bisogno di competenze ed esperienze
strutturali capaci di supportare e sostenere le sfide competitive della
efficienza e della qualità, che in ogni singola impresa si impone.
Il rapporto con il C.C.N.L.
Il contratto integrativo provinciale deve
poter rappresentare un ponte ideale tra il territorio, le sue
caratteristiche ambientali produttive e industriali, le specifiche
peculiarità geografiche e storiche… rispetto al sistema nazionale. A
maggior ragione in un settore come quello dell’agricoltura, che presenta
problematiche e dinamiche comuni a tutto il sistema economico produttivo.
Deve altresì porsi come vero propulsore di
innovazione e cambiamento, alla ricerca di quelle soluzioni di avanzamento
e miglioramento della condizione di lavoro e la sua progressiva
stabilizzazione. In tal modo sarà possibile costruire più facilmente un
sistema maggiormente competitivo. Al contrario il CPL non dovrà attestarsi
unicamente sul livello delle “compatibilità” e trovare in esse il punto di
condivisione ed accordo tra le parti.
Considerazioni e richieste
specifiche.
Sulla base delle valutazioni fin qui svolte
e nell’obiettivo di dare il conseguente profilo al rinnovo vigente
Contratto Provinciale di Bologna, la FAI – CISL / FLAI – CGIL / UILA –
UIL territoriali di Bologna, a nome e per conto dei lavoratori, avanzano
le richieste e le proposte di seguito articolate .
NORME GENERALI
1)
Adeguamento al nuovo testo del C.C.N.L.
2)
Gli articoli 1)-2)-3) del vigente C.P.L. si
intendono confermati.
Art. 4) FORUM (Osservatorio
Provinciale)
Fermi restando gli indirizzi generali
assunti nel vigente contratto Provinciale, si richiede di costituire un
gruppo di lavoro paritetico con il compito di definire entro 60 giorni dal
rinnovo del presente accordo, alcune priorità tematiche di specifico
interesse:
·
Il mercato del
lavoro nelle provincia. Le sue dinamiche
e processi di stabilizzazione della occupazione
·
La formazione
professionale. Progettare un intervento
pianificato di formazione continua mirata ai giovani ed alla
riqualificazione professionale nel mercato del lavoro.
CIMAAV ( ruolo e progetti di lavoro )
L’esperienza della Cassa extra Legem Cimaav
ha rappresentato la possibilità di poter dare risposta ad alcuni dei tanti
problemi che ancora interessano il lavoro dipendente, in un settore privo
di tutele e parità di condizioni rispetto ad altri che operano nel nostro
Paese.
Sotto tale aspetto la struttura Cimaav della
provincia di Bologna ed i soggetti che la compongono hanno condiviso
l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’erogazione di un servizio
complessivo che possa offrire elementi di supporto alle attività ed alle
condizioni di lavoro nel settore.
Riteniamo quindi che il ruolo della
struttura Cimaav possa essere ulteriormente ampliato a favore di attività
promozionali ed operative dirette, relative a progetti di ricerca e
formazione. A tal riguardo riterremmo importante poter attivare con gli
enti istituzionali e gli assessorati competenti, un piano comune di lavoro
che trovi intreccio con il già definito P.S.R.R. / P.R.I.P.
MERCATO DEL LAVORO
Art. 8) Part –Time
Si intende confermato quanto previsto dal
C.C.N.L. in materia di lavoro parziale sia per ciò che attiene alle
causali ed alla volontarietà delle parti, che per quanto riferito alle
quote previste per ciascuna unità produttiva.
Restano inoltre confermate le soglie minime
dell’orario di lavoro definite nel medesimo articolo. Non sono ammesse
prestazioni di orario inferiore.
Art. 9) Lavoro occasionale aziende
familiari. (Si
ritiene superato quanto previsto dal precedente testo provinciale).
Art. 10) Lavoro neocomunitario
extracomunitario ed extraprovinciale.
Le parti convengono di predisporre le
procedure più adeguate a verificare i reali bisogni di attivazione di
questo tipo di manodopera.
Successivamente si potranno definire
nell’ambito dell’azienda interessata ovvero in sede territoriale, le
condizioni relative alla prestazione stessa.
Art. 12) Scambio di manodopera.
In ragione della durata temporale della
vigenza del Contratto Provinciale, rispetto all’eventuale recepimento
delle norme in materia, si considera superato quanto previsto dal medesimo
accordo di cui all’art 12 ed alla successiva nota a verbale.
Art. 14) Riassunzione.
Fermo restando quanto definito in proposito
dal c.c.n.l. si conferma che la riassunzione dei lavoratori/trici con
contratto a termine avverrà per un numero di giornate equivalente al
periodo di lavoro prestato in precedenza e comunque con l’assunzione non
inferiore alle 51 giornate di lavoro.
La procedura avverrà sulla base di una
apposita comunicazione da parte del lavoratore per mezzo domanda e/o
lettera che sarà congiuntamente predisposta.
Art. 15) CONVENZIONI
Facendo salvo quanto già definito nel
vigente C.P.L. di Bologna si ritiene necessario introdurre le seguenti
integrazioni:
·
estensione delle
procedure per la definizione degli accordi aziendali
·
mantenimento del livello
professionale conseguito nel corso dell’anno o del periodo precedente
·
verifica e definizione
di alcuni particolari criteri mirati ad individuare percorsi certi di
stabilizzazione del rapporto di lavoro, in particolare per quei profili
professionali attestanti attività di coordinamento ovvero attività
strutturate nel corso dell’intero anno produttivo
Art. 16) Apprendistato
Alla luce delle recenti evoluzioni in
materia di definizione delle direttive formative nonché dei percorsi
acquisitivi relativamente alla formazione dei giovani apprendisti, si
ritiene indispensabile definire congiuntamente criteri ed obiettivi,
nonchè tempi, entro cui verificare strumenti e condizioni per
l’applicazione dei regolamenti attuativi dell’istituto.
Si conviene inoltre di considerare non più
efficace la “dichiarazione a verbale” di cui all’art.16.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 1) Classificazione del personale.
Anche allo scopo di favorire una generale crescita professionale ed
attraverso essa una maggiore capacità di coinvolgimento delle singole
esperienze, si richiede di apportare le seguenti modifiche alla
declaratoria del 1 livello: comune B del testo CPL in vigore:
·
cancellare dalla prima frase
“indipendentemente dalle mansioni di assunzione”
·
sostituire al comma successivo
“ quattro anni” con due anni e “280” con 140
e “78 giornate” con 30 gg.
Si richiede inoltre di avviare un
confronto mirato ad individuare criteri e condizioni di riallineamento
nelle differenze retributive riscontrate nella declaratoria dei “comuni”
ORARIO DI LAVORO
ART.19.
Ø
L’orario di lavoro è quello
definito nel C.C.N.L. in 39 ore settimanali pari a 6.30 ore giornaliere,
distribuito in 7 ore per cinque giorni e 4 al sabato. L’articolazione
dell’orario di lavoro delle 39 ore settimanali potrà, previo accordo tra
le parti, essere distribuita in modo equivalente anche su cinque giorni
lavorativi.
Ø
In materia di “maggiorazione
di orario ”, intendendosi evidentemente per tale, la prestazione
di “flessibilità” cui il vigente testo del Contratto si riferisce, si
richiede di introdurre il riconoscimento della maggiorazione economica
pari al 20% dell’ora, ferme restando le condizioni definite per la sua
attivazione.
Ø
Si propone di modificare la
dizione in “ flessibilità di orario di lavoro”.
Ø
Sostituire la ( e )
congiunzione del primo rigo con ( ovvero settimanale) .
Ø
La possibilità di ampliare il
ricorso alla maggiorazione dell’orario di lavoro potrà avvenire previo
accordo sindacale con le R.S.U. e comunque entro i limiti già indicati.
Ø
E’ considerato lavoro notturno
quello eseguito dalle 22.00 alle 6 nei periodi di ora legale e dalle 20.00
alle 5 nei periodi di ora solare. Restano invariate le maggiorazioni
previste dal vigente C.P.L. territoriale.
=============================
Art. 23 Permessi straordinari.
Le parti considerano superata la nota a
verbale sulle “norme di organizzazione aziendale e del lavoro”.
Art. 24 SALARIO
Si richiede un incremento retributivo medio
pari all’8,4% del salario contrattuale in vigore.
INTEGRAZIONE e TRATTAMENTI
Art. 29 Cassa extra legem.
Nell’esprimere una valutazione positiva
sulla funzionalità della struttura CIMAAV sia per ciò che attiene alle
possibili ed auspicabili attività di supporto ed innovazione alle
politiche del settore nel nostro territorio, che per quanto attiene
all’attività di intervento integrativo sui trattamenti integrativi
retributivi dei lavoratori, riteniamo tuttavia importante una ulteriore
scelta di obiettivi mirati al miglioramento della attuale condizione.
Pertanto:
·
Alla luce dei pronunciamenti
recentemente svolti dagli istituti preposti (INPS), delle disposizioni
legislative emanate dal Ministero competente ed a fronte del ritardo già
verificatosi sulla piena ed immediata applicazione di quanto contenuto
nella legge 81 in materia di anticipazione dei trattamenti economici sulle
spettanze di malattia, si richiede di dare urgentemente vita ad un
dispositivo di controllo e verifica, mirato ad accertare l’adempimento
della norma stessa nelle singole aziende interessate.
·
Si richiede di adeguare
l’attuale livello di integrazione spettante ai lavoratori in malattia e/o
in infortunio, fino alla copertura integrale della retribuzione,
definendone caratteristiche ed eventuali gradualità.
·
Si richiede di elevare ad Euro
1.000. lordi, l’attuale una tantum prevista per le lavoratrici in
maternità.
·
Si richiede il superamento del
cosiddetto periodo di “carenza” esclusivamente nel caso di malattia
certificata da intervenuta assistenza e/o ricovero ospedaliero. La
certificazione dovrà includere anche le strutture private e pubbliche
equivalenti.
·
Si richiede inoltre di poter
esaminare le possibilità e le modalità di estensione del trattamento di
anticipazione anche agli avventizi, concordando nel caso uno studio di
fattibilità, finalizzato a verificarne la sostenibilità degli oneri
finanziari derivanti.
MENSA / PASTO GIORNALIERO
Riteniamo importante lo sforzo già prodotto
dal precedente Contratto Provinciale di indirizzare positivamente la
disponibilità delle parti verso la fruizione del servizio mensa e la messa
a disposizione dei locali di refettorio, anche con reciprocità di sostegno
ai costi dovuti.
Si impone tuttavia oggi il bisogno di un
ulteriore passo in avanti utile a determinare le condizioni per una
effettiva fruizione del pasto giornaliero per ogni singolo lavoratore e,
ferme restando modalità e tempistiche di realizzazione, portare a 40
centesimi l’ora l’attuale indennità di mancata mensa.
Art. 32 TRATTAMENTI INTEGRATIVI ALLA
C.I.G.
Si richiede l’integrazione al 100% della
retribuzione per gli O.T.I.
Art. 34) RIMBORSI SPESE
Viene considerata attività di trasferta e
pertanto indennizzata secondo quanto si vorrà definire a riguardo, ogni
spostamento di attività e prestazioni avvenuto in unità produttive e/o
magazzini, che non siano quello di riferimento e che superino almeno il
50% dell’orario di lavoro contrattuale della singola giornata di
riferimento.
Art. 36 DIRITTI SINDACALI
Assemblea.
Le parti, tenuto conto della particolarità
ed articolazione del settore cui si rivolge il presente Contratto
Provinciale, ritengono opportuno precisare che le assemblee che si
intendono svolgere all’interno dei luoghi di lavoro, dovranno essere
precedute da formale e preventiva comunicazione di norma 48 ore prima.
Tale modalità è da intendersi definita anche
per quanto riguarda le assemblee che si svolgono fuori dai locali
dell’azienda.
Art. 38) SICUREZZA DEL LAVORO
Lavoro in appalto.
Vista la delicatezza del tema e la
convinzione che gli appalti possono preludere a comportamenti non consoni
ai requisiti di correttezza che in tali particolari condizioni dev’essere
garantita, si ritiene opportuno che vengano focalizzati alcuni impegni
precisi:
Resta confermato quanto già definito
all’art. 38 del vigente CPL, con le seguenti integrazioni:
·
L’Azienda dovrà dare
preventiva comunicazione alle R.S.U. ed alle OO.SS. del progetto e della
causale dell’appalto, nonchè della sua temporalità.
·
L’appaltante si farà garante
della regolarità dei rapporti di lavoro e della applicazione del C.C.N.L,
nonché delle norme di sicurezza previste.
·
Verrà inoltre fornita alle
R.S.U. la mappa dei rischi.
Elezione e ruolo dell’R.L.S.
Vista la priorità della sicurezza nei luoghi
di lavoro sia per quanto attiene alla prevenzioni dei rischi di infortunio
più o meno grave per i lavoratori, che per ciò che riguarda più
specificatamente l’igiene e le caratteristiche di sicurezza del prodotto
stesso, le parti condividono la opportunità di valutare eventuali
procedure di individuazione e designazione di DELEGATI TERRITORIALI
preposti alla informazione / formazione rivolta quelle realtà di piccole e
piccolissime dimensioni non rientranti nella condizioni di poter nominare
un proprio delegato interno.
I delegati territoriali opereranno sulla
base di indicazioni ed obiettivi concordemente definiti dalle parti ad
appannaggio di una migliore diffusione delle informazioni specifiche della
materia.
Art. 39) TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Preso atto della comune sensibilità delle
parti a voler affrontare le delicate e prioritarie problematiche relative
alle eventuali colture ovvero alle lavorazioni e stoccaggio di prodotti
interessati dagli OGM, si richiede di rendere vincolante e preventiva
l’informazione alla R.S.U. ed alle OO.SS. che verrà fornita a fronte di
tali evenienze.
Si attiverà nel caso, una commissione
tecnica paritetica territoriale, che avrà l’obiettivo ed il compito di
approfondire un percorso di indagine e verifica.
NORME FINALI
Art. 40) art. 41) Norme disciplinari –
Risoluzione del rapporto di lavoro.
Al solo scopo di rendere maggiormente
visibili e consultabili le norme legislative e contrattuali che si
intendono riferire ai provvedimenti disciplinari, si conviene sulla
trascrittura integrale ed esclusiva delle norme contenute nel C.C.N.L.
come ripetizione a scopo divulgativo.
Ogni altra e diversa elaborazione in sede
territoriale, che non rappresenti condizione di miglior favore per il
lavoratore, si intende superata ed assorbita dal Contratto Nazionale di
riferimento.
Art. 42) CONTROVERSIE
Resta invariato.
Art. 43) ABROGAZIONE DI NORME
Da definire in sede di rinnovo del presente
contratto.
Art. 44) CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Resta invariato.
Art. 45) STESURA E STAMPA
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del
presente accordo si procederà alla stesura ed alla stampa.
Fai –Cisl Giovanni Verazzo – Paolo
Tosti
Flai – Cgil Vito Rorro – Domenico
Giagnacovo – Zilioli Donatella – Zappaterra Viler
Uila – Uil Fabrizio Rovatti – Vanni
Bazzi |