| Il giorno 29 luglio 2004 in
Modena, presso la sede dell’Associazione Provinciale Agricoltori, Via
Diena n. 7,
tra
l’Associazione Agricoltori della Provincia di Modena, rappresentata dal
Presidente Mario Girolami, assistito dal Direttore Pierluigi Bolognesi,
dal dr. Pier Luigi Grandi, dalla dott.sa Maria Luisa Caselli;
la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal presidente Adolfo
Filippini, assistito dal direttore Dott. Maurizio Giovanardi e dal Dott.sa
Raffaella Saltini;
la Federazione provinciale Coltivatori Diretti, rappresentata dal
Presidente Vanni Girotti, assistito dal Direttore dott. Assuero Zampini e
dal sig. Mario Venturelli
e
la Federazione provinciale FLAI-CGIL (Federazione lavoratori
Agro-Industria), rappresentata dal Segretario Sig. Vanni Ficcarelli, dal
Sig. Mauro Menozzi, dal Sig. Giorgio Benincasa;
la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (FISBA CISL)
rappresentata dal Segretario Sig. Piersecondo Mediani;
la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (UILA UIL) rappresentata dal
Segretario Sig. Ennio Rovatti
ad integrazione del C.C.N.L. si e’ stipulato il presente Contratto
Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in
tutto il territorio della Provincia di Modena.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Provinciale, unitamente alle norme del Contratto
Collettivo Nazionale del 10/07/2002, che è ovviamente valido per gli
articoli o comma di articoli non richiamati nel presente C.P.L., regola i
rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai
agricoli e florovivaisti della Provincia di Modena.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si conferma la normativa contrattuale unica ed il trattamento contrattuale
economico unico da sempre adottati in Provincia di Modena per gli operai
agricoli e florovivaisti.
Art. 1 - DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. decorre dal 01/01/2004 e scade il 31/12/2007.
Il presente C.P.L. conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigore
del successivo così come previsto dall’art. 88 del CCNL.
Art. 2 - RELAZIONI SINDACALI
Nello spirito dello sviluppo di ancor più strette e positive relazioni
bilaterali le parti concordano sulla costituzione, con decorrenza 1°
gennaio 2005, dell’Osservatorio Provinciale in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 5 e 6 e dell’allegato 4 del CCNL 10/07/2002.
Scopi ed ambiti di intervento dell’Osservatorio sono quelli previsti dal
CCNL e dal Regolamento di cui all’allegato n° 6 che è parte integrante del
presente CPL.
Si conviene inoltre che copia della denuncia aziendale di cui all’art. 5
DLGS n° 375/93 sarà consegnata all’Osservatorio su richiesta dello stesso.
Art. 3 - PERIODO DI PROVA
All’art. 12 del CCNL si aggiunge il seguente chiarimento a verbale: "il
periodo di prova non è ammesso nei passaggi di assunzione da tempo
determinato a tempo indeterminato presso la stessa Azienda, nei casi
previsti dall’art. 5 del presente CPL.
Inoltre durante il periodo di prova, in deroga a quanto previsto all’art.
38 del CPL, non sussiste il diritto al godimento della abitazione ed
annessi da parte del lavoratore.
Qualora il datore di lavoro ritenesse di concedere ugualmente in godimento
la casa ed annessi il periodo di prova si estende a due mesi".
Art. 4) - RIASSUNZIONI
Per i lavoratori assunti tramite gli accordi sindacali collettivi di cui
all’art. 7 punto B) del presente CPL gli accordi stessi devono intendersi
anche come manifestazione di volontà di riassunzione.
In materia di riassunzione trovano applicazione le disposizioni di legge
vigenti. Nelle riassunzioni regolamentate dall’art. 8 bis della legge n.
79/83 e successive modifiche le parti stabiliscono i seguenti criteri di
priorità:
1) professionalità del lavoratore;
2) classi di precedenza stabilite dalle leggi sul Collocamento della
manodopera agricola;
3) anzianità di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento;
4) condizioni familiari.
Le parti concordano di reincontrarsi successivamente alle modifiche
apportate al CCNL, cosi come previsto dall’art. 11 comma 2 della L.
368/2001.
Art. 5) - CATEGORIE DI OPERAI AGRICOLI
In aggiunta all’art. 19 del CCNL, sono confermati i seguenti comma:
Gli operai a tempo determinato che abbiano effettivamente lavorato o
lavorino almeno 180 giornate nel corso dell’anno, anche non continuative,
presso la stessa azienda hanno diritto, da esercitarsi con richiesta
scritta, al passaggio a tempo indeterminato, ad eccezione dei lavoratori
assunti ai sensi e con le modalità di cui alla lettera C) dell’art. 19 del
CCNL del 10/07/2002.
Il diritto al passaggio a tempo indeterminato previsto va esercitato nel
termine massimo di trenta giorni dal momento in cui matura tale diritto e
comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo; qualora tale diritto
non venga esercitato, l’operaio rimane a tempo determinato ad ogni
effetto, fino alla maturazione del nuovo diritto.
Si conferma che sono altresì operai a tempo determinato, gli operai di cui
ai contratti aggiuntivi previsti dall’art. 37 del presente CPL.
Gli operai a tempo determinato vengono retribuiti con le tariffe di cui
all’allegato n° B/5.
Art. 6 - MOBILITA' TERRITORIALE DELLA MANODOPERA
E LAVORATORI MIGRANTI.
In base a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del CCNL, le parti
firmatarie del presente contratto si danno reciprocamente atto che nella
fascia del territorio delimitato come zona della ciliegia tipica di
Vignola possono presentarsi annate produttive favorevoli ad una raccolta
eccezionale e la contemporanea scarsità di manodopera disponibile, per cui
nell’operazione di raccolta della frutta rossa sarà necessaria
l’assunzione di manodopera residente in altri Comuni.
Si conviene pertanto che, sempre per la fascia del territorio delimitato
dalla zona della ciliegia tipica di Vignola - il datore di lavoro
garantirà per coloro che provengono da fuori zona, almeno una settimana di
lavoro ai lavoratori dallo stesso assunti, salvo impossibilità per causa
di forza maggiore (grandinate, intemperie, ecc.)
Considerate le particolari caratteristiche del lavoro da svolgere per la
raccolta della frutta rossa per la maggior parte su piante ad alto fusto,
la suddetta garanzia di lavoro sarà valida soltanto per quegli operai che
regolarmente avviati al lavoro degli Uffici di Collocamento, avranno
dimostrato di possedere le attitudini e le capacità richieste per
raccogliere un prodotto valido agli effetti della commercializzazione; in
caso diverso, il datore di lavoro, nonostante la garanzia anzidetta, potrà
interrompere il rapporto al termine della prima giornata.
Nel caso in cui al trasporto non provveda l’azienda, per tale manodopera
che pernotta in luogo , è previsto un rimborso per il viaggio di andata
all’inizio del rapporto di lavoro e ritorno al termine del rapporto di
lavoro stesso, come di seguito precisato.
Sempre nell’ipotesi che al trasporto non provveda l’azienda, nel caso che
tale manodopera non pernotti in luogo sarà riconosciuto un rimborso per le
spese di trasporto, come di seguito precisato, rapportato alla distanza
intercorrente fra l’abitazione del lavoratore e la sede aziendale per un
solo percorso di andata e ritorno giornaliero per ciascun giorno di lavoro
prestato alle dipendenze della azienda di assunzione, sempreché tale
distanza sia superiore a cinque chilometri dalla residenza del lavoratore
al posto di lavoro.
Nei casi previsti nei due comma precedenti, il compenso è di Euro 0,05 al
Km.
Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera
proveniente da flussi migratori che interessino il territorio provinciale.
La soluzione di eventuali problemi di servizi sociali collettivi
necessari, in relazione alle esigenze di pernottamento e di mensa, sarà
esaminata dalle parti stipulanti il presente contratto per individuare le
conseguenti azioni comuni per ottenere dai poteri pubblici il superamento
degli anzidetti problemi. Infine, allo scopo di dare attuazione agli art.
22 e 23 del CCNL, le parti concordano che la trattazione degli argomenti
ivi previsti possa effettuarsi anche in occasione degli incontri stabiliti
nell’art. 2 del presente CPL.
Analoghe misure potranno essere concordate per occupare manodopera
proveniente da flussi migratori che interessino il territorio provinciale,
demandando all’Osservatorio provinciale lo studio annuo dei fabbisogni
alla luce dei programmi di assunzione elaborati dalle aziende e
impegnandosi a rinviare allo stesso Osservatorio provinciale
l’applicazione di eventuali accordi regionali o nazionali sull’argomento
in oggetto.
Art. 7 - MERCATO DEL LAVORO
A) AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE CATEGORIE SVANTAGGIATE
DISABILI
In caso di modifica dell’attuale normativa sull’avviamento al lavoro dei
disabili le parti si impegnano a verificare la possibilità di concordare
una norma applicativa che tenga conto delle particolarità del lavoro
agricolo.
ONERE DELLA RISERVA
Ai sensi del comma 2 dell’art. 25 della L. 23 luglio 1991 n 223, non sono
computabili ai fini della determinazione della riserva le assunzioni
effettuate per le qualifiche di specializzati e specializzati super. Sono
inoltre esclusi dal computo tutti i lavoratori assunti in attuazione degli
accordi sindacali collettivi previsti dal presente articolo.
B) ACCORDI SINDACALI COLLETTIVI
Nell’ambito di accordi sindacali collettivi aziendali sottoscritti dalle
parti che applicano il presente CPL si potranno stabilire garanzie
occupazionali.
Le Aziende suddette hanno la facoltà di assumere, con le medesime
procedure, operai per la sostituzione degli O.T.I., addetti agli
allevamenti zootecnici, al fine di consentire loro l’effettivo godimento
dei riposi settimanali e delle ferie.
Le parti, allo scopo di rendere sempre più stabile la manodopera agricola,
si impegnano a verificare la possibilità che gli accordi sindacali
collettivi possono essere stipulati anche fra più ditte, anche all’interno
della filiera agro-alimentare.
Eventuali modifiche del CCNL o accordi nazionali sul mercato del lavoro
saranno recepiti dalle parti verificandone l’applicabilità alla realtà
agricola modenese
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti condividono la necessità di rendere più efficace per aziende e
lavoratori l’avviamento al lavoro. Ai sensi delle nuove disposizioni
legislative sull’avviamento al lavoro degli operai agricoli e dei nuovi
compiti attribuiti alla provincia, le parti concordano di attivarsi per
stipulare una convenzione con l’Ente pubblico per facilitare l’incontro
fra domanda ed offerta di lavoro.
Per gli scopi sopra citati i firmatari si impegnano a coinvolgere le parti
sociali del mondo agricolo modenese.
Art. 8 - QUALIFICA PROFESSIONALE E CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
In applicazione dell’art. 28 del CCNL rientrano nella prima area
professionale le seguenti qualifiche:
SPECIALIZZATO SUPER
SPECIALIZZATO
nella seconda area professionale:
QUALIFICATO SUPER
QUALIFICATO
nella terza area professionale:
COMUNE B
COMUNE A
Il lavoratore ha diritto alla qualifica secondo il grado di capacità
professionale posseduto al momento dell’assunzione e già documentata
all’atto dell’iscrizione nelle liste di collocamento o che può raggiungere
con successivo impegno di studio e nella pratica lavorativa tenuto sempre
conto delle norme legislative in materia di collocamento.
COMUNE A (a tempo determinato)
Sono inquadrati in questa qualifica gli assunti esclusivamente come:
addetti alla raccolta dell’uva, della frutta con o senza scale, dei
prodotti ortivi; addetti alla zappatura ed alla vangatura e che non siano
occupati nella stessa azienda anche per altre mansioni, sono tali gli
operai a tempo determinato che nel corso di un anno solare - a decorrere
dal 1993 - eseguano nella stessa azienda agricola non più di 60 giornate
di lavoro e/o coloro che nel biennio - a decorrere dal 2000 - eseguano non
più di 108 giornate di lavoro.
Il lavoratore matura il diritto al riconoscimento della qualifica
superiore (Comune B) dal primo giorno del mese successivo al
raggiungimento delle giornate di cui al comma precedente.
Per questa qualifica la tariffa oraria di cui all’art. 16 si intende
comprensiva di trattamento di fine rapporto.
COMUNE B (a tempo determinato)
Sono operai COMUNI B i lavoratori che eseguono solo mansioni generiche non
richiedenti specifici requisiti professionali.
Sono mansioni dell’operaio COMUNE B:
zappatura, vangatura, raccolta uva, scollettatura a mano bietole,
irrigazione a scorrimento, carico e scarico a mano dei foraggi e della
paglia, estirpazione bietole, falciatura a mano, raccolta della frutta con
o senza scala e dei prodotti ortivi, addetti alla cernita e prima
manipolazione sulle macchine operatrici per frutta ed ortaggi a
destinazione industriale (per questa mansione vedi art. 10 PERCORSI
PROFESSIONALI), per gli assunti successivamente al 1.7.96 addetti alla
cernita ed alla confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art. 10
PERCORSI PROFESSIONALI), gli addetti alle pulizie di sala e di cucina in
aziende agrituristiche.
QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze
e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che
consentano loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di
preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa.
Sono mansioni dell’operaio qualificato (a tempo determinato ed
indeterminato):
lavori di giardinaggio e cura del verde pubblico e privato; potatura non
meccanizzata di viti in produzione; cernita e confezione della frutta e
degli ortaggi (vedi art. 10 PERCORSI PROFESSIONALI); irrorazione
tradizionale in genere; semina a mano; irrigazione a pioggia; cernita
delle bietole; lavori in fungaia; trapianto a mano di piantine di bietole
da seme o di ortaggi; addetti alla cernita su macchina per la raccolta
meccanizzata dei pomodori; addetti alla trapiantatrice automatica di
piantine di pomodori, di bietole da seme e ortaggi; addetti alla
preparazione e alla lavorazione delle carni negli spacci di aziende
agricole singole o associate di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63; addetti
alla vendita negli spacci di aziende agricole singole o associate e di
frigor ortofrutticoli di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63; addetti alla
semina degli asparagi; responsabili alla pesatura ed etichettatura dei
prodotti; camerieri nelle aziende agrituristiche; addetti alla vendita dei
prodotti aziendali sia sulle bancarelle che nei mercati esclusi quelli già
inquadrati con qualifiche più alte; gli addetti in maniera esclusiva al
diradamento di frutta verde con o senza scala assunti dal 1.7.96 e non già
inquadrati negli specializzati.
Rientrano in questa categoria anche gli operai a tempo determinato assunti
negli allevamenti di ogni tipo per le mansioni non già inquadrate nel
presente CPL.
Sarà possibile l’assunzione di questi operai a tempo determinato nella
percentuale massima del 60% (sessanta per cento) del totale delle giornate
effettuate dai dipendenti a tempo indeterminato nelle suddette aziende
agricole.
A questo fine sono equiparati ai dipendenti a tempo indeterminato i
componenti attivi della famiglia diretto coltivatrice, degli I.A.T.P. e
dei soci lavoratori delle cooperative e/o dei consorzi di cooperative
occupati a tempo indeterminato.
La percentuale indicata nel comma precedente è derogabile nei casi
previsti ai punti B) e C) dell’art. 7 del presente CPL
NOTA A VERBALE
Le parti si impegnano a verificare, a fine contratto, l’applicazione della
norma riferita alla percentuale degli operai a tempo determinato assunti
negli allevamenti per correggerne eventuali distorsioni.
QUALIFICATI SUPER
Sono operai qualificati super i lavoratori in possesso delle conoscenza e
capacità professionali dell’operaio qualificato, che sono in grado di
svolgerle con particolare competenza professionale superiore a quella dei
qualificati.
Rientrano in questa categoria, con assunzione a tempo determinato ed a
tempo indeterminato, gli addetti alla lombricoltura, all’apicoltura ed
alla elicicoltura; gli addetti agli impianti termici; gli aiutoinnestatori
in grado di provvedere autonomamente alla preparazione delle marze nelle
aziende florovivaistiche; gli addetti alle macchine agricole leggere;
nonché gli addetti alle operazioni di mungitura nelle stalle tradizionali;
addetti alla cernita e confezione della frutta e degli ortaggi (vedi art.
10 PERCORSI PROFESSIONALI); gli addetti abituali alla vendita nelle
aziende singole o associate con responsabilità di cassa, autisti e/o
addetti alle consegne; addetti al governo e preparazione dei cavalli nelle
aziende agrituristiche; addetti alla manutenzione, gestione e cura del
verde pubblico e privato.
Rientrano inoltre nella categoria dell’operaio qualificato super gli
operai a tempo indeterminato addetti al governo del bestiame nella stalla
tradizionale modenese, purché non abbiano diritto alla qualifica superiore
in base alle modalità previste dal presente CPL.
SPECIALIZZATI
Sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per
titolo, che consentano loro di eseguire una o più mansioni di maggiore
complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati.
Rientrano in questa categoria:
- con assunzione solo a tempo indeterminato:
gli addetti agli allevamenti moderni bovini da latte e da ingrasso, nonché
gli addetti agli allevamenti avicunicoli, ittici o suinicoli. Gli operai
appartenenti a questo gruppo dovranno assicurare il regolare funzionamento
e provvedere alla ordinaria manutenzione ed alle piccole riparazioni degli
impianti e delle attrezzature (anche razionali se esistenti) per il
governo e l’alimentazione (anche automatizzata se esistente) del bestiame.
Devono altresì avere la necessaria conoscenza e pratica per l’impiego dei
mangimi concentrati e bilanciati ed essere in grado di effettuare le
ricorrenti prestazioni igienico-profilattiche e le operazioni inerenti la
riproduzione.
- con assunzione a tempo determinato ed indeterminato addetti ai lavori di
campagna:
i potatori, gli innestatori, i vivaisti, gli addetti alla guida di
macchine operatrici semoventi in azienda e/o su strada in possesso della
patente di guida, gli addetti ai muletti nei frigor, gli addetti alla
raccolta della frutta rossa su piante ad alto fusto, diradamento di frutta
verde con o senza scala, operazioni di mungitura in stalle moderne,
raccolta e lavorazione sementi in genere, meccanici con particolari
capacità ed esperienza in grado di eseguire la manutenzione e le piccole
riparazioni in azienda, elettricisti, falegnami, muratori, idraulici,
fabbri, frigoristi, addetti alla manutenzione degli impianti, addetti ai
mulini aziendali, maestre confezionatrici della frutta nei frigor ed in
campagna, autisti con patente “C”, miscelatori e/o addetti alla lancia per
irrorazioni viti e frutti per trattamenti anticrittogramici e
antiparassitari, addetti alla effettuazione di tutte le operazioni per
l’impianto e la coltivazione delle piante fruttifere e della vite in
coltura specializzata nelle diverse forme di allevamento razionale,
banconieri addetti alla vendita di carni negli spacci di aziende agricole
singole o associate di cui alla Legge n. 59 del 09/02/63, lavoratori
addetti alla preparazione di carni sotto vuoto, aiuto casaro in caseifici
aziendali, campionatrici della frutta, aiuto-cuochi nelle aziende
agrituristiche, addetti alle vendite in aziende vivaistiche in possesso di
particolari conoscenze tecniche, addetti alla potatura e taglio di piante
di alto fusto ed arredo urbano, i lavoratori addetti alle acetaie
aziendali agricole in possesso di specifiche e complesse conoscenze, i
lavoratori addetti alla cantina aziendale agricola in possesso di
specifiche e complesse conoscenze.
SPECIALIZZATI SUPER
Sono operai specializzati super i lavoratori in possesso di specifiche
superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate
dell’operaio specializzato.
Rientrano in questa qualifica con assunzione a tempo determinato ed
indeterminato:
ibridatore selezionatore: l’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale, acquista per pratica o per titolo, esegue
incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati,
assicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore
selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di
lavorazione assegnatogli;
conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l’operaio
che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, conduce
mietitrebbie o vendemmiatrici meccaniche e provvede alla manutenzione e
riparazione ordinaria delle macchine stesse;
aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata
competenza professionale, acquista per pratica o per titolo e polivalenza
nelle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle
analisi dei terreni, od alle colture in vitro o ai test sanitari sulle
piante;
potatore artistico di piante: l’operaio che con elevata competenza
professionale ed autonomia esecutiva acquisita per pratica o per titolo,
esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali od alberi di
alto fusto:
conduttore di caldaie a vapore: l’operaio che, in possesso di apposito
certificato legale di abilitazione di primo e secondo grado, con autonomia
esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i
dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede
alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una
attività lavorativa polivalente:
capo squadra costruttore di impianti: colui che, dipendente da azienda
florovivaista e responsabile di un gruppo di operai addetti alla
costruzione di vigneti, frutteti, parchi, è capace di leggere il disegno
ed ha autonomia operativa (compete a questo lavoratore anche la
maggiorazione del 8% di cui all’ultimo comma del presente articolo):
vetrinista: colui che, nelle aziende florovivaiste, prepara con arte ed
inventiva le composizioni nei vasi o in altri contenitori pronti per la
vendita nelle serre di produzione dei fiori.
Rientrano altresì in questa qualifica:
i cuochi nelle aziende agrituristiche;
gli autisti di autotreni con rimorchio e/o di autoarticolati;
gli addetti all’addestramento ed alla cura dei cavalli nelle aziende
agrituristiche;
responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la
manutenzione, la cura e la gestione del verde pubblico e privato;
responsabili di squadra (composta da almeno tre persone) per la potatura
ed il taglio delle piante di alto fusto e di arredo urbano;
i responsabili delle acetaie aziendali agricole;
i responsabili delle cantine aziendali agricole;
i lavoratori addetti a mansioni di guardiacaccia, guardiapesca e
controllori dei prodotti del sottobosco non occupati per l’intero periodo
dell’anno e non già inquadrati come impiegati agricoli.
Rientrano in questa qualifica con assunzione solo a tempo indeterminato:
lavoratori addetti al prelievo del seme bovino, fecondatori laici di
bestiame bovino e suino, responsabili di spaccio e capo squadra spaccio,
capofficina, casaro nei caseifici aziendali, frigorista addetto alla
conduzione ed alla manutenzione di celle frigorifere ad atmosfera
controllata, con anche compiti di piccola manutenzione, regolazione, messa
a punto degli impianti.
Le parti concordano che a quei lavoratori, assunti con contratto a tempo
indeterminato, già in possesso della qualifica di specializzato e
specializzato super, con autonomia operativa e gestionale relativamente
all’intera azienda o parti significative della produzione, che agiscono
con ampie deleghe da parte del titolare dell’azienda e che coordinino ed
organizzino il lavoro di altri operai venga riconosciuta, a decorrere dal
01/07/2000, una “indennità di alta professionalità” pari a euro 105,00
annue che verrà corrisposta con la retribuzione di dicembre di ogni anno.
In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno
la stessa indennità verrà proporzionalmente corrisposta. Tale indennità
inciderà sul calcolo del trattamento di fine rapporto.
In applicazione del penultimo comma dell’art. 65 del CCNL, sono
considerati lavori pesanti i seguenti:
- irrigazione a scorrimento,
- raccolta sala palustre,
- monda e trapianto riso,
- carico e scarico a mano della paglia e del foraggio,
- estirpazione a mano delle bietole ,
- trebbiatura ed essiccazione del riso,
- falciatura a mano.
I lavoratori che effettuano detti lavori pesanti avranno diritto ad una
riduzione di orario pari ad un’ora per ogni giornata lavorativa. La
retribuzione sarà comunque corrisposta per l’intera giornata lavorativa.
In applicazione dell’ultimo comma dell’art. 28 del CCNL ai lavoratori
specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisce per iscritto
l’incarico di capo in quanto responsabile di un gruppo di operai che,
oltre a prestare la propria opera manuale, risponde al datore di lavoro od
al suo delegato del lavoro svolto dall’intero gruppo, viene riconosciuta
una maggiorazione salariale dell’8% sulla retribuzione di qualifica.
Art. 9 - PERCORSI PROFESSIONALI
Dall’1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e prima manipolazione sulle
macchine operatrici per frutta ed ortaggi a destinazione industriale
vengono inquadrati nella qualifica di COMUNE B; dopo due anni ed almeno
250 giornate di lavoro i lavoratori acquisiscono l’inquadramento di
QUALIFICATI.
Dall’1.7.1996 i nuovi assunti per la cernita e confezione della frutta e
degli ortaggi vengono inquadrati nel COMUNE B per il primo anno e con
almeno 150 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO il secondo anno e con
almeno 250 giornate di lavoro, nel QUALIFICATO SUPER il terzo anno e con
almeno 350 giornate di lavoro.
Le giornate di lavoro di cui ai commi precedenti si intendono complessive
dei vari anni.
Art. 10 - ORARIO DI LAVORO
In applicazione del quinto comma dell’art. 31 del CCNL è confermato quanto
segue:
per gli operai di campagna e per gli addetti ai frigor agricoli, il sabato
pomeriggio è considerato non lavorativo, di conseguenza per gli operai di
campagna e per quelli addetti ai frigor agricoli l’orario di lavoro
ordinario settimanale è così distribuito nell’anno:
- dal Lunedì al Venerdì compresi ore 7 al giorno;
- il sabato ore 4 (dalle ore 8 alle ore 12)
Il datore di lavoro, di comune accordo con i delegati sindacali di azienda
o, in mancanza, con i lavoratori interessati, può convenire, in situazioni
aziendali che lo consentano, e salvaguardando le esigenze produttive,
l’attuazione dell’orario ordinario contrattuale di lavoro dal Lunedì al
Venerdì, anche per i soli periodi dell’anno, fatta eccezione naturalmente
per gli operai addetti esclusivamente agli allevamenti zootecnici di
qualsiasi natura.
Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, qualora fosse necessario
impegnare il sabato mattino per particolari operazioni, tra le quali la
fornitura del foraggio verde, le ore del sabato mattino o verranno pagate
come straordinario, oppure potranno essere recuperate in altro giorno
della settimana, con deduzione dall’orario ordinario giornaliero.
Per gli operai addetti agli allevamenti zootecnici (bovini, suini,
avicunicoli, ecc,) resta confermata la prestazione ad orologio, nonché
l’effettuazione dell’orario di lavoro ordinario settimanale distribuito in
sei giornate della settimana (ore 6.30 giornaliere).
L’azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in
mancanza i lavoratori interessati, potrà stabilire, per esigenze
aziendali, un orario di lavoro unico continuativo di 6 ore e 30 minuti per
sei giorni alla settimana.
L’azienda di comune accordo con i delegati sindacali aziendali, o in
mancanza i lavoratori interessati, potrà istituire due turni avvicendati
di lavoro di 6 ore e 30 minuti per sei giorni alla settimana comprensivi
della pausa intermedia retribuita.
Ulteriori regimi di orario diversi da quello aziendale potranno essere
stabiliti fra le parti per alcune mansioni di servizio individuate a
livello aziendale.
Al datore di lavoro compete la facoltà di regolamentare la organizzazione
del lavoro in azienda in ordine all’attuazione dell’orario ad orologio.
Ove necessario, eventuali difficoltà saranno superate con l’assistenza di
un rappresentante del datore di lavoro e di uno dei lavoratori indicati
dalle rispettive Organizzazioni di appartenenza degli interessati.
Nel caso di Cooperative o di forme associative in genere è considerato
orario lavorativo, e pertanto sarà retribuito come tale agli operai che lo
effettuano, il tempo impiegato per lo spostamento anche da un podere
all’altro delle macchine operatrici.
Sono altresì considerate ore di lavoro comunque effettuate quando
l’addetto sia rimasto a disposizione del datore di lavoro (si intendono
per tali le ore, oltre a quelle di effettivo funzionamento della macchina,
impiegate per la manutenzione, le pulizie ed i rifornimenti). Per
corrispondere ai problemi ed alle esigenze che ricorrono nelle strutture
agricole e per seguire le dinamiche degli andamenti produttivi, i datori
di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda, o in mancanza, i
lavoratori interessati, possono stabilire di estendere il normale orario
di lavoro fino alle 44 ore settimanali per un periodo massimo di 90 giorni
di calendario nell’anno, compensando tale flessibilità in altri periodi
dell’anno per arrivare così ad una media annuale di 39 ore settimanali.
Art. 11 - RIPOSO SETTIMANALE
In sostituzione dell’art. 32 del CCNL, è confermato il seguente:
"Gli operai a tempo indeterminato hanno diritto ad una giornata di riposo
settimanale, che deve coincidere con la domenica (per un totale di
giornate 52 all’anno).
La giornata di riposo, per esigenze aziendali, può anche non coincidere
con la domenica per :
- gli addetti al bestiame,
- i dipendenti da aziende agrituristiche,
- i lavoratori adibiti in maniera non occasionale a stand aziendali presso
fiere, mercati o manifestazioni analoghe.
A tale fine il datore di lavoro, sentiti i delegati sindacali di azienda,
ed in mancanza, i lavoratori interessati, adotterà soluzioni idonee,
compatibili con le esigenze aziendali, in aggiunta a quanto previsto nel
precedente art. 7 punto B) del presente CPL.
In caso di mancato godimento del riposo settimanale negli allevamenti
zootecnici, qualora non sia possibile il godimento del riposo entro 15
giorni, all’operaio sarà corrisposta la maggiorazione prevista
nell’allegato n°5."
Art. 12 - FERIE
In sostituzione del 5 comma dell’art. 33 del CCNL sono confermati i
seguenti:
“ Il datore di lavoro e i delegati sindacali aziendali, in mancanza di
questi lavoratori interessati, concorderanno, entro il 31 maggio di ogni
anno, il Calendario per il godimento effettivo delle ferie per tutti i
dipendenti dell’azienda.
A tale fine si applicheranno le soluzioni e le norme previste all’art. 7
del presente CPL. Nello stabilire il calendario si dovrà tenere conto
delle esigenze aziendali e dei desideri dei lavoratori. Dopo il 31 maggio,
qualora il datore di lavoro e i delegati sindacali aziendali, in mancanza
di questi i lavori interessati, non avessero provveduto a fissare il
calendario, il datore di lavoro stabilirà a sua discrezione i turni di
godimento delle ferie.
Previo assenso del datore di lavoro i lavoratori, ed in particolare quelli
stranieri, potranno godere delle ferie entro 12 mesi dalla loro
maturazione, anche in forma cumulativa con quelle dell’anno in corso."
Art. 13 – PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO
Le parti convengono che i permessi previsti dall’art. 36 del CCNL sono
usufruibili anche per partecipare a corsi di istruzione secondaria ed
universitaria (facoltà o istituti collegati al settore agricolo), qualora
il dipendente segua corsi serali o comunque non in orario di lavoro avrà
comunque diritto a godere di 2 giorni; 1 di permesso relativamente ad un
esame ed 1 al giorno immediatamente precedente.
In applicazione di quanto previsto dal CCNL il diritto ad usufruire dei
permessi è esteso anche a tutti i lavoratori a tempo determinato purché
siano almeno al secondo anno di assunzione presso l’azienda.
I lavoratori stranieri assunti a tempo indeterminato e con almeno 1 anno
di anzianità potranno utilizzare i permessi anche per partecipare a corsi
di alfabetizzazione e di lingua italiana.
Art. 14 - GIORNI FESTIVI
In aggiunta all’art. 37 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Agli operai a tempo indeterminato che prestino la loro opera nelle
festività nazionali o infrasettimanali, oltre alla retribuzione
contrattuale, è dovuto il pagamento delle ore effettivamente prestate,
maggiorate per il lavoro festivo. Tale prestazione dovrà essere
autorizzata dal datore di lavoro e liquidata mensilmente.
Agli operai a tempo indeterminato, verranno annualmente liquidate numero 4
giornate di salario normale, in relazione alle disposizioni della legge
31/05/1954 numero 90."
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti concordano che le disposizioni di cui al precedente art. 14 ed
all’art. 35 del vigente CCNL relativamente alle ex-festività religiose (S.
Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e SS. Pietro e Paolo) ed alle
festività civili (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre) vanno
interpretate secondo quanto segue.
Ex-festività religiose.
Per queste giornate, diventate lavorative a tutti gli effetti, è dovuto
all’operaio a tempo indeterminato un trattamento economico pari ad 1/26
del salario contrattuale di qualifica.
Tale importo non è dovuto nel caso non vi sia effettiva prestazione
lavorativa per i seguenti motivi:
assenza dal lavoro per malattia, infortunio, CISOA, ecc.
Festività civili.
Per tutte e quattro le festività è dovuto all’operaio a tempo
indeterminato un trattamento economico pari ad 1/26 del salario
contrattuale di qualifica, le ore eventualmente lavorate durante le
festività del 25 aprile, del 1° maggio e, dall’anno 2001, del 2 giugno
saranno retribuite con la maggiorazione del lavoro festivo sempre che non
ricadano in quanto previsto all’art. 12 del presente contratto
relativamente al mancato riposo settimanale.
Art. 15 - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E A TURNI
Dopo il 4 comma dell’art. 39 del CCNL sono confermati i seguenti:
“Il lavoro straordinario non dovrà avere carattere sistematico e sarà
retribuito mensilmente.
Il lavoro straordinario si potrà attuare soltanto in accordo con i
delegati sindacali di azienda o, in mancanza, con i lavoratori interessati
anche allo scopo di evitare ogni possibile abuso.
E’ inoltre aggiunto il seguente comma: “agli operai occupati in turni di
oltre sei ore continuative è concessa una pausa intermedia retribuita di
mezz’ora”.
Art. 16 - RETRIBUZIONE
In riferimento a quanto previsto dagli artt. 2 e 46 del CCNL si stabilisce
un aumento del salario contrattuale vigente pari al 5,8% per l’area dei
comuni, 6,2% per l’area dei qualificati e del 6,6% per l’area degli
specializzati.
Tali aumenti verranno erogati in due tranches di pari importo con
decorrenza la prima dal 01/07/2004 e la seconda dal 01/07/2005:
aumento dal 1/07/04 dal 1/07/05
COMUNE A € 19,93 € 19,93
COMUNE B € 26,71 € 26,71
QUALIFICATO € 31,85 € 31,85
QUALIFICATO SUPER € 33,15 € 33,15
SPECIALIZZATO € 37,15 € 37,15
SPECIALIZZATO SUPER € 39,17 € 39,17
il salario contrattuale al 01.07.04 viene perciò così definito:
salario conglobato aumento salario contrattuale
COMUNE A 685,05 19,93 704,05
COMUNE B 918,80 26,71 945,51
QUALIFICATO 1.024,91 31,85 1.056,76
QUALIF. SUPER 1.066,66 33,15 1.099,81
SPECIALIZZATO 1.122,64 37,15 1.159,79
SPECIALIZ. SUPER 1.183,89 39,17 1.223,06
il salario contrattuale al 01.07.05 viene perciò così definito:
salario conglobato aumento salario
contrattuale
COMUNE A 704,05 19,93 724,91
COMUNE B 945,51 26,71 972,22
QUALIFICATO 1.056,76 31,85 1.088,61
QUALIF. SUPER 1.099,81 33,15 1.132,96
SPECIALIZZATO 1.159,79 37,15 1.196,94
SPECIALIZ. SUPER 1.223,06 39,17 1.262,23
La retribuzione del COMUNE A non verrà considerata agli effetti della
determinazione del salario medio convenzionale.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 46 del CCNL si conviene che
il calcolo e la redazione delle tariffe sindacali derivino dai meccanismi
di cui agli allegati 4 e 5 del presente CPL.
Art. 17 - EROGAZIONE DEL SALARIO
In riferimento all’Art. 46 del CCNL si riconferma l’erogazione mensile del
salario di competenza.
Art. 18 - CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE PER ETA’
In sostituzione dell’art. 53 del CCNL è confermata la seguente norma: “ la
retribuzione degli operai con oltre 15 anni di età è pari al 100% previsto
per ciascuna categoria e qualifica”.
Art. 19 - COTTIMO
In aggiunta all’art. 54 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Il contratto relativo deve intervenire direttamente tra il conduttore o
il suo rappresentante nell’azienda e l’operaio a tempo determinato. Le
condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare dal
contratto scritto stipulato e firmato tra le parti.”
Art. 20 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In applicazione del 2 comma dell’art. 55 del CCNL e in sostituzione della
tabella annessa, per il servizio prestato anteriormente al 1 Giugno 1982
l’indennità di anzianità è confermata come segue:
per il servizio prestato anteriormente al 1960 compreso, saranno
corrisposte n 5 giornate di salario per ogni anno di servizio prestato;
- per le annate agrarie dal 1960/61 al 1961/62 saranno corrisposte n. 7
giornate di salario;
- per le annate agrarie dal 1962/63 al 1966/67 saranno corrisposte n. 10
giornate di salario;
- per le annate agrarie 1967/68 al 1968/69 saranno corrisposte n. 12
giornate di salario;
- per l’annata agraria 1969/70 saranno corrisposte n. 13 giornate di
salario;
- per l’annata agraria 1970/71 saranno corrisposte n. 14 giornate di
salario;
- per l’annata agraria 1971/72 saranno corrisposte n. 15 giornate di
salario;
- per l’annata agraria 1972/73 saranno corrisposte n. 18 giornate di
salario;
- per l’annata agraria 1973/74 saranno corrisposte n. 20 giornate di
salario;
- per il periodo dal 1 Novembre 1974 al 15 agosto 1976 saranno corrisposte
n. 25 giornate di salario all’anno;
- dal 16 agosto 1976 saranno corrisposte n. 26 giornate di salario
all’anno.
Si precisa che le voci formanti la retribuzione annua utile ai fini del
calcolo delle spettanze di trattamento di fine rapporto sono:
paga base nazionale, salario integrativo provinciale, contingenza come da
legge n. 297/82, valore economico dei generi in natura, scatti di
anzianità, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, premi di
produzione, 2% del latte munto, compenso vitelli nati, compenso vaccine
coperte, eventuali assegni ad personam ed 8% nel caso di incarico di capo.
Al lavoratore a tempo indeterminato, l’azienda è tenuta a consegnare ogni
anno il conteggio fatto per il trattamento di fine rapporto dallo stesso
maturato, entro il mese di maggio dell’anno successivo.
Art. 21 - MALATTIA ED INFORTUNIO
E’ confermato in aggiunta all’art. 58 del CCNL, il seguente comma:
“In caso di morte dell’operaio a “tempo indeterminato” alloggiato a carico
dell’azienda, la sua famiglia continuerà ad usufruire dell’abitazione e
relativi servizi (o di altro corrispondente) fino al termine dell’annata
agraria e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.”
Art. 22 – PRESTAZIONI CASSA EXTRA - LEGEM
In relazione all’art. 60 del CCNL è confermata, nella provincia di Modena,
la Cassa Integrativa Indennità Malattia Lavoratori Agricoli
(C.I.I.M.L.A.), Cassa che è disciplinata dal Regolamento apposito (v.
allegato n.1) che è parte integrante del presente C.P.L.
In applicazione dell’art. 60 del CCNL, l’operaio a tempo indeterminato ha
diritto, in caso di infortunio, al salario per 15 giorni dedotta
l’indennità spettante per legge, dal sedicesimo giorno e per tutte le
altre integrazioni dovute agli operai agricoli, per malattia ed
infortunio, vale quanto previsto dall’allegato regolamento della cassa
extra-legem.
Le parti concordano che anche per gli assunti con contratto di
apprendistato, in caso di malattia, sarà garantita una quota di
retribuzione giornaliera così come previsto dal citato regolamento.
Le parti si impegnano a recepire all’interno del comitato CIIMLA
l’istituzione di un fondo per la erogazione di una indennità di maternità
per le lavoratrici agricole, con le modalità che saranno definite dal
comitato stesso.
A tale scopo le parti concordano di portare, dal 01/01/2005, all’1% il
contributivo di assistenza integrativa, con le stessa modalità di
pagamento attualmente in essere, attraverso apposita delibera del Comitato
CIIMLA
Art. 23 - ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE NEI CONFRONTI DELLA C.I.I.M.L.A.
Per il raggiungimento delle finalità statutarie della Cassa le aziende si
obbligano a fornire alla Cassa medesima copia dei modelli DMAG
contestualmente alla presentazione all'INPS.
Art. 24 - CASSA INTEGRAZIONE SALARI
In sostituzione del 2° comma dell’art. 61 del CCNL, si conferma:
“In caso di cassa integrazione, l’azienda corrisponderà all’operaio a
tempo indeterminato una integrazione della indennità di legge pari alla
differenza di quanto percepito dalla cassa ed il salario contrattuale
mensile di qualifica al netto delle trattenute contrattuali e di legge:
tale differenza è riferita al periodo di sospensione del lavoro richiesto
alla cassa stessa.
L’azienda corrisponderà la differenza suddetta ad ogni periodo di paga
salvo eventuale conguaglio da farsi al momento della corresponsione
dell’integrazione da parte dell’INPS."
Art. 25 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Le parti convengono di dare piena attuazione a quanto previsto dal punto
b) degli ambiti di intervento dell’osservatorio provinciale. Le parti
convengono inoltre di rincontrarsi in caso di modifiche legislative
concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per facilitarne
la corretta applicazione.
Le parti si impegnano nell’ambito dei compiti dell’osservatorio
provinciale ad andare ad una riscrittura del presente articolo.
In relazione alla lettera b) dell’art. 66 del CCNL è confermato il comma
seguente:
"Per i lavori nocivi di trattamenti con esteri fosforici, spandimento a
mano concimi chimici e scorie Thomas, l’orario giornaliero di lavoro è di
4 ore e 10 minuti retribuite 6 ore e 30 minuti."
In applicazione del 2° e 3° comma dell’art. 66 del CCNL si conviene quanto
segue:
"Per gli operai addetti ai lavori nelle stalle, per quelli addetti
all’impiego dei fitofarmaci e per i trattoristi al fine di evitare
eventuali conseguenze nocive alla loro salute ed allo scopo di
un’opportuna prevenzione sono concessi fino a due permessi retribuiti
all’anno, al massimo di 4 ore per visita preventiva da effettuare presso
Centri di Medicina Preventiva, istituiti presso le USL ove sono situate le
aziende agricole. La visita deve essere idonea a garantire il buon stato
di salute del lavoratore.
Le ore suddette saranno retribuite previa esibizione di documentazione
comprovante l’avvenuta effettuazione della visita.
Allo scopo di valutare l’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro
nelle singole aziende per rigorosità di tale individuazione e delle misure
di tutela da adottare, si applicano le norme di legge.
A tale scopo le organizzazioni firmatarie del presente CPL daranno il loro
concorso nella formulazione ed attuazione dei programmi necessari a
livello di ogni singola unità sanitaria locale ed in tal senso
impegneranno i componenti la Commissione Provinciale di cui all’art. 4 del
presente CPL.
Analogamente le Organizzazioni firmatarie del presente CPL si impegnano a
sollecitare le aziende a collaborare con le USL affinché si possa dare
attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione
sui rischi e sui danni del lavoro.
La richiesta per l’intervento dei Centri e degli Enti suddetti verrà fatta
dal datore di lavoro.
In occasione della visita potrà essere presente un delegato sindacale di
azienda.
Le aziende inoltre forniranno ai lavoratori addetti o, comunque, impiegati
per lavori nocivi, i necessari mezzi protettivi moderni (caschi, etc.),
nonché altri mezzi idonei a salvaguardare la salute del lavoratore
(guanti, grembiuli, tute di gomma, stivali, occhiali per saldatore,
occhiali antischeggia, etc).
Le Organizzazioni dei datori di lavoro si impegnano a fare opera di
convincimento affinché le aziende provvedano a mettere a disposizione dei
lavoratori carrellisti addetti al frigor o alle celle frigorifere, mezzi
forniti di cabine climatizzate.
Nei frigor agricoli, qualora per la miglior conservazione dei prodotti
agricoli venissero usati presidi sanitari che potrebbero essere dannosi
alla salute dei lavoratori la direzione aziendale porterà a conoscenza dei
lavoratori stessi i rischi e le modalità di sicurezza di impiego di tali
presidi e doterà gli addetti dei necessari guanti protettivi di gomma.
I mezzi di protezione individuale dal rischio dovranno essere sostituiti
quando l’usura ne pregiudichi l’efficacia.
Inoltre procederà ad eventuali rotazione durante la giornata lavorativa o
nel corso della settimana.
Ai lavoratori saranno forniti gratuitamente dalle aziende agricole fino ad
usura e nel numero massimo indicato all’anno:
- se addetti agli allevamenti suinicoli due paia di stivali, due tute o
due camici, un impermeabile (se addetti anche al lavaggio),
- se addetti a frigor ortofrutticolo, per coloro che entrano nelle celle
frigorifere un giubbotto imbottito o copricapo,
- se addetti alle sale di mungitura nelle stalle moderne da latte un paio
di stivali, un camice e un paio di guanti per la pulizia della mammella e
dei bidone del latte,
- se addetti all’espurgo dei lagoni, ai trattamenti antiparassitari,
all’uso di diserbanti chimici, i necessari mezzi protettivi quali
maschere, caschi, stivali e tute di gomma;
- se addetti alle mietitrebbie da grano e da granone un paio di occhiali;
- se addetti alle trattrici non insonorizzate, cuffie antirumore;
alle lavoratrici occupate nei frigor ortofrutticoli, negli allevamenti
zootecnici e nelle aziende di lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli sarà concesso un permesso all’anno non retribuito per potersi
sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e/o
mammografico.
Per le donne in stato di gravidanza valgono le norme di cui alla legge n.
1204/71, allorquando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
dagli organi competenti pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino.
Le interessate devono dimostrare all’azienda di avere effettuato la visita
o l’esame per cui hanno ottenuto il permesso.
In applicazione del quarto comma dell’art. 66 del CCNL si conviene che le
parti si incontreranno di norma entro il mese di febbraio di ogni anno.
Durante tale incontro le organizzazioni provinciali dei datori di lavoro,
firmatarie del presente CPL, informeranno dei corsi di formazione sui
problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico,
programmati per l’anno in corso.
Art. 26 - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In aggiunta all’art. 70 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Il richiamo alle armi non risolve il contratto di lavoro e l’operaio a
tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto.
Gli operai a tempo indeterminato chiamati o richiamati alle armi, avranno
diritto, dal giorno della loro chiamata, a 15 giorni di salario."
Art. 27 - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI A TEMPO
INDETERMINATO
In sostituzione del penultimo comma dell’art. 71 del CCNL è confermato il
seguente:
“L’operaio che si ritenga leso nei suoi diritti (previo tentativo di
conciliazione in sede sindacale) potrà tutelarsi a norma della legge
15/7/66 n. 604 della legge 20/5/70 n. 300 e della legge 11/5/90 n. 108 i
cui diritti vengono estesi con il presente contratto a tutti i lavoratori
con rapporto a tempo indeterminato occupati in aziende anche inferiori a
cinque dipendenti”.
In aggiunta all’art. 71 del CCNL sono confermati i seguente commi:
“in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a “tempo indeterminato”
per:
- la sostanziale riduzione della superficie aziendale o degli allevamenti;
- la sostanziale modifica degli ordinamenti colturali o della
organizzazione aziendale;
- l’adesione dell’impresa a forme associate di conduzione e cooperative di
servizio;
- l’incremento del nucleo familiare dell’imprenditore per l’aggiunta od il
rientro di unità lavorative attive, relativamente a familiari quali:
figli, fratelli, sorelle, generi, nuore, cognati, e nipoti.
- il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro, sia in
caso di infortunio che di malattia professionale.
- affitto di azienda con regolare contratto se il conduttore è in grado
con il proprio nucleo familiare di provvedere ai lavori;
- all’operaio licenziato spetterà, oltre il trattamento di fine rapporto,
una indennità aggiuntiva di 7 giorni di salario per ogni anno di anzianità
o sua frazione e comunque non inferiori a 35 giorni salario.
Dalla data 01.01.1997 la norma di cui al comma precedente non verrà più
applicata ai nuovi assunti ad esclusione del caso di cui al punto e).
Inoltre può essere licenziato il lavoratore quando si verifichi la mancata
osservanza di norme igienico-sanitarie-ambientali che prevedano sanzioni
penali e/o comportino gravi danni per l’azienda.
Art. 28 - COMUNICAZIONE SCRITTA DI INTERRUZIONE DI RAPPORTO
DI LAVORO
La comunicazione scritta per l’interruzione del rapporto di lavoro dovrà
essere inviata al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato e agli
operai a tempo determinato (Legge 108) assunti per periodi superiori ai
cinquanta giorni e/o assunti con garanzie occupazionali (vedi art. 7).
Art. 29 - DELEGATI DI AZIENDA
In sostituzione del 1° comma dell’art. 77 del CCNL sono confermati i
seguenti comma:
“Nelle aziende con più dipendenti sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato potranno essere nominati tra gli stessi uno o più delegati
sindacali aziendali, fino ad un massimo di 3.
Per ogni Organizzazione Sindacale di appartenenza non potrà comunque
essere nominato più di un delegato.
Precisato quanto sopra, in aziende fino a 10 dipendenti potranno essere
nominati due delegati: in aziende con 11 dipendenti ed oltre, potranno
essere nominati fino a 3 delegati”.
In sostituzione della lettera a) del 9° comma dell’art. 77 del CCNL si
conferma la seguente:
esaminare con i dirigenti aziendali l’esatta applicazione dei contratti di
lavoro e delle leggi sociali e sanitarie e di discutere eventuali altri
problemi relativi al rapporto di lavoro anche allo scopo di favorire
l’effettuazione delle ferie e dei turni di lavoro per assicurare il riposo
settimanale e le eventuali sostituzioni”.
In aggiunta all’art. 77 del CCNL sono inoltre confermati i seguenti comma:
“Per l’assolvimento dei compiti di cui sopra i delegati aziendali fuori
dall’orario di lavoro potranno avere incontri con altri dipendenti.
I rapporti fra i dirigenti d’azienda ed i delegati dovranno essere
improntati a reciproco rispetto. L’assolvimento dei compiti fissati come
sopra dovrà di regola svolgersi in azienda."
Art. 30 - RIUNIONI IN AZIENDA E FUORI AZIENDA
In aggiunta all’art. 81 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Le riunioni possono avvenire anche per gli operai di più aziende, ma
fuori dall’ambito delle aziende stesse.
Esse rientrano nei limiti delle 13 ore di cui al 1 comma dell’art. 81 del
CCNL.
A norma dell’art. 81 del CCNL si precisa che l’operaio non può usufruire
di più di 13 ore annuali retribuite, anche se presta o ha prestato la
propria attività presso più aziende.
Nelle aziende con più di dipendenti ove, alla data di entrata in vigore
del presente Contratto, non esista ancora il delegato sindacale aziendale,
è consentito ai Sindacati di indire, con le modalità e le procedure
previste dal 2 comma dell’art. 81 del CCNL, una riunione da effettuarsi
soltanto una volta all’anno durante l’orario di lavoro e di durata non
superiore a 2 ore, al solo scopo di eleggere i delegati sindacali di
azienda.
Le ore impiegate si intendono comprese nel numero di ore previste dal 1°
comma dell’art. 81 del CCNL.
Nelle stesse aziende saranno altresì consentite n° 2 assemblee, non
retribuite, all’anno fuori dall’orario di lavoro”.
Art. 31 - PERMESSI SINDACALI
In sostituzione del 3° comma dell’art. 82 del CCNL è confermato il
seguente:
“Per gli operai che siano delegati sindacali aziendali tali permessi sono
di 7 ore mensili e possono essere cumulati entro il periodo massimo di un
quadrimestre”.
In aggiunta all’art. 82 del CCNL sono confermati i seguenti comma:
“Tutti i permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Quando le cariche del delegato sindacale di azienda e di membro del
Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale o Nazionale si identificano
nella stessa persona, questi potrà usufruire al massimo di ore 15 mensili
retribuite.
Per gli operai a tempo indeterminato che intendono partecipare ai Corsi
Sindacali comunicati ufficialmente alle Organizzazioni dei datori di
lavoro, saranno consentiti permessi speciali per non più di 6 giorni
all’anno non retribuiti; i permessi saranno di regola concessi nei periodi
di minor lavoro nei mesi di Dicembre e di Gennaio”.
Art. 32 - QUOTA ASSOCIATIVA PER SERVIZI CONTRATTUALI
È istituita a Modena la quota associativa per servizi contrattuali
provinciali, che è disciplinata dal regolamento (vedi allegato n° 2) che è
parte integrante del presente CPL.
Le parti concordano di portare, dal 01/01/2005, allo 0,5% la quota
associativa per servizi contrattuali, con le stessa modalità di pagamento
attualmente in essere, attraverso apposita delibera del Comitato CIIMLA
Art. 33 - QUOTE SINDACALI PER DELEGA
In applicazione dell’art. 84 del CCNL è confermato il seguente:
“Le aziende effettueranno la trattenuta dei contributi sindacali dietro
regolare delega con firma autentica del lavoratore interessato, che
autorizzi il datore di lavoro alla trattenuta e al versamento per conto
del lavoratore al sindacato da lui indicato”.
Art. 34 - CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In sostituzione dell’art. 85 del CCNL è confermato il seguente:
“Le controversie individuali in dipendenza del rapporto di lavoro, di cui
all’applicazione e integrazione del presente contratto, nel caso di
mancato accordo fra le parti, dovranno essere demandate alle rispettive
Organizzazioni Sindacali Comunali o di Zona per un primo tentativo di
componimento.
In caso di mancato accordo le controversie stesse verranno rimesse
all’esame delle rispettive Organizzazioni Provinciali.
Non conciliandosi le parti nemmeno in questa Sede, le vertenze dovranno
essere demandate all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. per un
ulteriore tentativo di componimento prima di adire alla Magistratura."
Art. 35 - ARBITRATO
Entro il 31 dicembre 2005 le parti si impegnano ad istituire un collegio
arbitrale a norma dell’art. 411 del Codice di Procedura Civile al fine di
derimere le controversie di lavoro irrisolte in sede sindacale.
Art. 36 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PREMIO DI RENDIMENTO
Tenendo conto delle esigenze dello sviluppo produttivo della agricoltura e
dello stesso interesse delle imprese agricole, i datori di lavoro e i
lavoratori, opereranno secondo moderni criteri tecnici ed economici, al
fine di ottenere il massimo di produzione e di occupazione.
A tale scopo si riconosce la utilità di favorire in tutte le aziende che
assumono operai a tempo determinato, al fine di assicurare il massimo
periodo di occupazione annuale ai lavoratori medesimi, la stipulazione di
contratti aggiuntivi a tempo determinato.
Il vincolo di cui al presente articolo viene ad assumere, ad ogni effetto,
il carattere di rapporto a tempo determinato, il periodo di impegno fra le
parti dovrà partire da un minimo di 100 giornate fino ad una massimo di
179 giornate per gli uomini e da un minimo di 60 fino ad un massimo di 179
giornate per le donne, da effettuarsi nel corso dell’anno.
Tale garanzia reciproca deve risultare da atto scritto e il datore di
lavoro è tenuto al pagamento delle intere giornate concordate anche
nell’ipotesi che l’operaio non abbia potuto svolgere effettiva prestazione
per tutte le giornate fissate, per cause indipendenti della Sua volontà
(escluse malattie ed infortuni).
Assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto all’operaio un premio di
rendimento da applicarsi sul salario globale percepito al termine del
rapporto di lavoro, nella misura del 5% (cinque per cento).
La procedura per l’applicazione del presente articolo è la seguente:
- tra il datore di lavoro e il lavoratore può essere liberamente stipulato
l’impegno contemplato dal presente articolo, l’impegno reciproco deve
risultare da atto scritto;
- nel caso di eventuali divergenze in merito all’applicazione del presente
articolo, le parti possono richiedere l’assistenza delle rispettive
organizzazioni sindacali;
- nel caso di richieste fatte da una delle parti interessate per
intervento delle rispettive organizzazioni sindacali, per l’esame di
possibilità effettive di procedere all’applicazione del presente articolo
per uno o più operai, le stesse, prima in sede locale ed eventualmente in
sede provinciale, dovranno svolgere tutta la necessaria azione per
favorire l’accordo fra le parti.
Art. 37 - CASA DI ABITAZIONE
All’operaio assunto ove ciò sia possibile verrà concesso l’alloggio e gli
annessi corrispondenti alle esigenze della sua famiglia, nelle condizioni
previste dalle vigenti disposizioni sanitarie dei regolamenti comunali.
Ha diritto inoltre gratuitamente, nella eventualità che sia concessa
l’abitazione, al pollaio ed al porcile per l’ingrasso del maiale.
In caso contrario, per i soli operai a tempo indeterminato si darà luogo
alla corresponsione del compenso di cui all’art. 41.
L’illuminazione della stalla è a totale carico del datore di lavoro.
I componenti della famiglia non vincolati in contratto dovranno accordarsi
col datore di lavoro per il corrispettivo canone annuo di affitto della
abitazione goduta comprensivo dei benefici che potrebbero tornare a loro
vantaggio, quali conviventi della famiglia. All’atto del contratto dovrà
essere stabilita la misura del canone d’affitto dovuta dall’operaio, che
potrà essere compensato con la pulizia del cortile da effettuarsi dai
componenti della famiglia.
Al dipendente che non ha superato il periodo di prova sarà concesso l’uso
della abitazione per ulteriori trenta giorni di calendario dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Il dipendente che supera il periodo di prova al termine del periodo di
preavviso o di risoluzione del rapporto con mancato preavviso qualsiasi
sia la motivazione della cessazione del rapporto di lavoro dovrà lasciare
libera la abitazione occupata ed annessi entro trenta giorni dalla
cessazione del rapporto.
L’abitazione dovrà essere riconsegnata nello stato in cui si trovava al
momento della consegna senza nessun onere da parte della proprietà per
eventuali manutenzioni (tinteggiature od altro) effettuate dal lavoratore,
se non concordate da atto scritto con l’azienda.
All’atto della consegna e riconsegna della abitazione dovrà essere redatto
un verbale di stato dell’abitazione.
L’azienda corrisponderà al momento del rilascio della abitazione il
trattamento di fine rapporto per gli operai a tempo indeterminato e
l’ultima mensilità per gli operai a tempo determinato.
Art. 38 - PREMI DI PRODUTTIVITA’ - ALLEVAMENTI BOVINI
L’operaio addetto al governo del bestiame avrà diritto:
- al 2% del latte da lui munto al prezzo di seguito stabilito;
- ad un compenso per ogni vitello nato nella stalla e ad un compenso per
ogni vaccina coperta nell’azienda stessa, quando vi sia un toro in
dotazione;
Fino alla scadenza del presente CPL i valori dei compensi in natura
facenti parte della retribuzione nonché quelli sopra indicati sono così
stabiliti:
copertura vaccine = € 1,03 per ogni copertura;
vitelli nati = € 2,07 per ogni vitello;
2% del latte munto = € 0,20 al Kg.
dal 01/07/2004 € 0,22 al Kg.
Chiarimento a verbale: si precisa che il 2% del latte munto nella stalla
non tradizionale modenese va ripartito fra tutti gli operai a tempo
indeterminato occupati all’interno della stalla stessa, dal 01/01/2005 lo
stesso premio verrà erogato anche ai lavoratori a tempo determinato
impegnati per almeno 200 giornate in aziende ove non sia già presente
manodopera a tempo indeterminato che gode del premio stesso.
Art. 39 - SALARIO VARIABILE E/O PER OBBIETTIVI
Le parti convengono, in applicazione di quanto previsto dal CCNL
10/07/2002 e dal protocollo interconfederale del 23/07/93, di incontrarsi
entro il 31/03/2005 per definire un meccanismo per l’individuazione e
l’erogazione di un salario variabile legato a specifici obbiettivi, avendo
riguardo, in via sperimentale, ai seguenti settori produttivi:
• ortofrutta,
• allevamenti bovini,
• allevamenti suinicoli,
• florovivaismo.
Le parti convengono altresì che, constatata la difficoltà ad andare ad
individuare indicatori rilevanti, misurabili e direttamente correlati al
reale andamento economico delle aziende, non sia realizzabile in tempi
brevi l’elaborazione di un meccanismo compiuto, pertanto s’impegneranno
nell’arco della vigenza contrattuale del presente CPL ad istituire un
meccanismo di erogazione compiuto.
Resta comunque inteso che nel caso in cui non si addivenga ad un
meccanismo di erogazione del salario per obiettivi entro la data
succitata, le parti concordano sin da ora che dal 01/07/2001 venga erogato
a tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto, una indennità
pari a:
- € 2,07 lordi per i comuni A e B
- € 2,58 lordi per i qualificati e qualificati super
- € 3,10 lordi per gli specializzati e specializzati super
in aggiunta al salario contrattuale mensile.
Tale indennità risulterà assorbita una volta individuato ed applicato il
salario variabile.
Art. 40 - POLLI E SUINI
I dipendenti ai quali viene concesso l’uso della abitazione possono
allevare, a proprie spese, animali da cortile e maiali per l’uso proprio e
della famiglia nel rispetto delle norme sanitarie ed in apposite
recinzioni.
Art. 41 - CASA E ORTO
L’operaio a tempo indeterminato che non usufruisce della abitazione ha
diritto ad un compenso mensile di euro 2,58.
Il dipendente ha diritto ad un orto della ampiezza di mq. 60 più mq. 30
per ogni persona vincolata nel contratto della sua famiglia.
Qualora vi sia un solo vincolato, esso avrà diritto a mq. 80
Art. 42 - ADDETTO ALLA CUSTODIA NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
NON TRADIZIONALI
Con l’introduzione dell’orario ad orologio negli allevamenti zootecnici
non tradizionali, il lavoratore che non assume la custodia del bestiame
sarà libero da ogni impegno aziendale, dopo che avrà effettuato l’orario
contrattuale giornaliero di lavoro.
Le mansioni previste dall’art. 43 dell’attuale CPL sono confermate per
tutti gli addetti agli allevamenti durante l’orario normale di lavoro.
Uno dei lavoratori, anche a turno (o un addetto nel caso di allevamenti
non costituiti da vacche da latte) dovrà assumere l’incarico della
custodia, e dovrà, al di fuori dell’orario di lavoro, assicurare anche la
sorveglianza degli allevamenti zootecnici ed assumere gli adempimenti ad
esso relativi tra i quali l’assistenza ai parti, il riscontro e la
segnalazione al datore di lavoro o chi per esso oltre che delle anomalie,
di ogni atto per cui occorre l’intervento anche di altri.
Detto incarico, che di norma comporta la residenza in azienda, dovrà
essere convenuto fra le parti e trascritto sul libretto sindacale e dovrà
essere retribuito con il compenso di € 180,76 annui, da corrispondersi
anche in dodicesimi, in aggiunta al salario di qualifica ed a tutti gli
altri compensi vari già previsti dal vigente contratto.
STALLE TRADIZIONALI
Le norme previste dal 3° e 4° comma del presente articolo sono valide
anche per gli addetti alle stalle tradizionali del podere tipico modenese.
Premesso che la custodia è già prevista fra le mansioni dell’addetto
durante l’orario di lavoro, questi garantirà tale custodia anche fuori
dell’orario di lavoro con un compenso annuo forfettario di € 51,65.
Sono salve le condizioni di miglior favore in atto.
Art. 43 - MANSIONI PARTICOLARI DEGLI ADDETTI AGLI
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI
Durante l’orario di lavoro, l’operaio a tempo indeterminato addetto al
bestiame, oltre seguirlo con la dovuta cura, dovrà farsi parte diligente
avvertendo il datore di lavoro o chi per esso, di ogni atto anomalo che si
manifesti, prestare la sua opera per lo scarico dei farinacei (mangimi
concentrati), fieno e paglia provenienti da fuori azienda, per sopperire
ad eventuali insufficienze di scorte necessarie per l’alimentazione del
bestiame, dovrà inoltre, portare il latte al caseificio indicato dal
datore di lavoro.
Le mansioni di cui sopra si intendono valide anche per le stalle
tradizionali.
Per la consegna del latte al caseificio, che dovrà avvenire con mezzi
forniti dall’azienda, qualora alla stalla tradizionale sia addetto un solo
operaio ed il caseificio sia situato ad oltre un km. di distanza,
all’inizio del rapporto, le parti concorderanno il relativo compenso,
rapportandolo al tempo impiegato.
Art. 44 - CASSETTA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO
In relazione alle disposizioni contemplate dalla legge per la prevenzione
di infortuni, ogni azienda dovrà essere dotata della prescritta cassetta
di pronto soccorso.
Art. 45 - CIRCOLAZIONE STRADALE CON MEZZI AZIENDALI
Qualora la sospensione della patente di guida, nei casi previsti dall’art.
129 e richiamato Titolo V del Decreto legislativo n. 285 del 30.4.92., non
sia imputabile al lavoratore in base agli articoli n° 142 comma 9, n° 173,
n.°186 e n° 187 il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore stesso a
lavori o a mansioni all’interno dell’azienda che non abbisognano della
patente.
Il lavoratore conserverà la qualifica posseduta all’atto dell’incidente
per il periodo di sospensione previsto dal comma precedente.
Nel caso di trasporti per uso aziendale, il datore di lavoro è tenuto a
fornire al proprio dipendente mezzi meccanici in regola con le norme
dettate dal Decreto Legge 285 sopra richiamato (nuovo codice della strada)
e con le norme comunitarie previste per la circolazione stradale.
Eventuali ammende e risarcimenti danni a cui il lavoratore incorresse o
venisse condannato a seguito di mancato rispetto da parte del datore di
lavoro nella assicurazione del mezzo meccanico o delle norme di legge
saranno a carico dello stesso datore di lavoro.
IMPEGNO A VERBALE
Le organizzazioni datoriali si impegnano a fare opera di convincimento
presso i propri associati affinché siano consapevoli della necessità di
rispettare le norme sulla circolazione stradale dei mezzi meccanici ed
assicurino i mezzi stessi prevedendo dei massimali che garantiscano una
sufficiente copertura assicurativa.
Art. 46 - ALBO E LOCALE AZIENDALE
In relazione agli argomenti oggetto di discussione nel corso delle
trattative del presente CPL , le parti contraenti, mentre hanno dato atto
concordemente che in diverse aziende dove prestano la loro opera in
continuazione gli operai, le stesse hanno già provveduto a mettere a
disposizione dei lavoratori un locale per la igiene personale, per la
collocazione dei vestiti da lavoro o di altri effetti personali, nonché
per il consumo dei pasti, ritengono utile promuovere nelle aziende di tale
tipo che ancora non lo avessero disposto, la istituzione di un locale per
tale uso.
Le parti riconoscono inoltre l’utilità per le aziende che occupano più
dipendenti fissi o impegnati di cui all’art. 36 di istituire nel centro
aziendale un albo sul quale affiggere le notizie riguardanti le norme
contrattuali vigenti, le tariffe di lavoro vigenti nei loro aggiornamenti,
l’orario di lavoro, nonché i richiami alle disposizioni legislative
riguardanti gli infortuni sul lavoro, le disposizioni connesse alla
indennità di malattia, comprese quelle integrative, le disposizioni
concernenti le pensioni, le disposizioni previdenziali e le norme
igienico-sanitarie riguardanti i lavoratori.
Art. 47 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le norme contenute nel presente Contratto Provinciale di Lavoro non
modificano le condizioni di miglior favore per i lavoratori.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
MODENA lì 29 luglio 2004
Allegato n. 3
CUSTODIA BESTIAME
Il sottoscritto ___________________________________________ titolare della
azienda agricola _________________________________ con il presente atto,
affida al lavoratore ________________________________ che accetta a far
tempo dal __________________ , la custodia del bestiame dell'allevamento
zootecnico (_________________________) posto in Comune di
______________________ Via _______________________ al n. civico ______ il
compenso annuale pattuito è fissato in L. ________________ mensile.
Il datore di lavoro Il lavoratore
_______________________ _____________________
li, ___________________
Per gli allevamenti zootecnici, il presente incarico può essere revocato
dal datore di lavoro o disdettato dal lavoratore, con lettera Raccomandata
con R.R. e con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Nel caso di impianti zootecnici con un solo addetto, l'incarico cessa con
la cessazione del rapporto di lavoro.
Allegato n. 4
ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE SUL MECCANISMO
PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE SALARIALI ORARIE
PER GLI OPERAI AGRICOLI CON RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO PER LA PROVINCIA DI MODENA
(CONTRATTO PROVINCIALE IN VIGORE DAL 29.07.2004)
Il giorno 29 luglio 2004 in Modena presso la Sede dell'Associazione
provinciale Agricoltori, Via Diena, 7
tra
l'Associazione Agricoltori della Provincia di Modena, la Confederazione
Italiana Agricoltori;
e
la Federazione Lavoratori dell'Agroindustria (F.L.A.I.-C.G.I.L.), La
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale (F.A.I.-C.I.S.L.),
la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (U.I.L.A.-U.I.L);
si è convenuto quanto segue:
a) il presente accordo è parte integrante del C.P.L. in vigore dal
29.07.2004 al 31.12.07 e ne seguirà le sorti;
b) il meccanismo per la redazione delle tabelle salariali orarie per gli
operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato è quello di cui
all' allegato A/4, che viene anch'esso contro-firmato dalle parti
stipulanti il presente accordo;
c) il tariffario ufficialmente diramato e diffuso, verrà dalle parti
depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione, e verrà aggiornato periodicamente con le variazioni derivanti
da provvedimenti legislativi o da rinnovi contrattuali nazionali o
integrativi provinciali. Stessa cosa si farà per ciò che concerne le
trattenute;
d) lo sviluppo contabile del meccanismo di cui alla lettera b) del
presente accordo, verrà di volta in volta firmato dalle Organizzazioni
contraenti il C.P.L. e conservato presso le rispettive Organizzazioni
Sindacali;
e) gli arrotondamenti degli importi derivanti dal C.P.L. saranno eseguiti
portando a due decimali l'importo arrotondando per eccesso se l’importo è
pari o superiore ai 5 millesimi;
f) il datore di lavoro corrisponderà la retribuzione dovuta unitamente al
prospetto paga.
Allegato n. A/4
Meccanismo per la determinazione delle tariffe
orarie a decorrere dal 29.07.2004 per gli operai
agricoli della provincia di Modena con
rapporto di lavoro a tempo determinato.
1 Salario conglobato
2 Aumenti da presente CPL
3 Salario contrattuale (col. 1 + col. 2)
4 Importo orario (col. 3 / 169)
5 3° elemento (30,44% su col. 4)
6 Totale orario lordo (col. 4 + col. 5)
7 Lavoro straordinario (col. 6 + (25% su col. 4))
8 Lavoro festivo (col. 6 + (35% su col. 4))
9 Lavoro notturno e straord. festivo (col. 6 + (40% su col. 4))
10 Lavoro festivo notturno (col. 6 + (45% su col. 4))
Allegato n. 5
ACCORDO SINDACALE PROVINCIALE SUL MECCANISMO
PER LA REDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE E
DEGLI ISTITUTI ECONOMICI CONTRATTUALI ANNUALI
DEGLI OPERAI DELLA PROVINCIA DI MODENA CON
RAPPORTO DI LAVORO "A TEMPO INDETERMINATO"
Il giorno 29.07.2004 in Modena presso la Sede dell'Associazione
Provinciale Agricoltori, Via E.Diena, 7
tra
l'Associazione Agricoltori della Provincia di Modena, la Confederazione
Italiana Agricoltori;
e
la Federazione Lavoratori dell'Agro-industria (F.L.A.I.-C.G.I.L.), la
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale (F.A.I.-C.I.S.L.),
la Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari (U.I.L.A-U.I.L.);
si è convenuto quanto segue:
1) il presente accordo è parte integrante del C.P.L. in vigore dal
29.07.04 al 31.12.07 e ne seguirà le sorti.
2) Gli operai agricoli oggetto del presente accordo sono remunerati con
retribuzione mensile;
3) Il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione mensile sia della
retribuzione del lavoratore sia degli importi mensili degli scatti di
anzianità maturati, delle festività nazionali, dell'eventuale mancato
riposo settimanale, del 2% del latte munto, dell'eventuale lavoro
straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e straordinario
notturno prestato, compenso copertura vaccine, e vitelli nati, entro il
giorno 5 del mese successivo. Per le aziende agricole che utilizzano per
la compilazione dei prospetti paga mensili dei propri dipendenti servizi
meccanografici messi a loro disposizione dalle organizzazioni dei datori
di lavoro firmatarie del C.P.L., la data di cui sopra è spostata al giorno
10 del mese successivo.
A richiesta del lavoratore, il datore di lavoro corrisponderà acconti
sulla retribuzione mensile;
4) Il datore di lavoro corrisponderà la retribuzione e quant'altro dovuto
mensilmente unitamente al prospetto paga.
5) I meccanismi per la redazione delle tariffe orarie degli operai,
oggetti del presente accordo, sono quelli degli allegati A/5 (operai
addetti al bestiame da ingrasso, campagna, frigor agricoli, allevamenti
suinicoli, avicunicoli e ittici) e B/5 (operai addetti al bestiame bovino
da latte) che vengono anche essi controfirmati dalle parti.
6) lo sviluppo contabile del meccanismo di cui al punto 5) del presente
accordo, verrà di volta in volta firmato dalle Organizzazioni contraenti i
C.P.L. e conservato presso le rispettive Organizzazioni Sindacali;
7) il tariffario ufficialmente diffuso verrà dalle parti depositato presso
l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione e verrà
aggiornato periodicamente con le variazioni derivanti da eventuali
provvedimenti legislativi o da rinnovi contrattuali nazionali ed
integrativi provinciali. Stessa cosa si farà per ciò che concerne le
trattenute;
8) gli arrotondamenti degli importi derivanti dal C.P.L. saranno eseguiti
portando a due decimali l'importo arrotondando per eccesso se l’importo è
pari o superiore ai 5 millesimi;
9) per la determinazione degli importi degli istituti contrattuali da
corrispondersi mensilmente o annualmente, a seconda della loro
maturazione, e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si
osserveranno le seguenti norme:
TREDICESIMA (da corrispondere al termine di ogni anno solare);
a) per gli operai addetti al bestiame da ingrasso, campagna, frigo
agricoli, allevamenti suinicoli, avicunicoli e ittici aggiungendo
all'importo della colonna 5 del meccanismo di cui all'allegato A/5
l'importo mensile degli scatti di anzianità maturati;
b) per gli operai addetti al bestiame bovino da latte sommando l'importo
della colonna 7 del meccanismo di cui all'allegato B/5 e l'importo mensile
degli scatti di anzianità maturati.
QUATTORDICESIMA (da corrispondersi alla data del 30.4 di ogni anno);
a) per gli operai addetti al bestiame da ingrasso, campagna, frigo
agricoli, allevamenti suinicoli, avicunicoli e ittici aggiungendo
all'importo della colonna 5 del meccanismo di cui all'allegato A/5
l'importo mensile degli scatti di anzianità maturati;
b) per gli operai addetti al bestiame bovino da latte sommando l'importo
della colonna 7 del meccanismo di cui all'allegato B/5 e l'importo mensile
degli scatti di anzianità maturati.
FESTIVITA' NAZIONALI
Si corrispondono sulla busta paga mensile ad ogni loro maturazione e
l'importo giornaliero si determina sulla retribuzione mensile in vigore e
cioè:
a) per gli operai addetti al bestiame da ingrasso, campagna, frigo
agricoli, allevamenti suinicoli, avicunicoli e ittici: l'importo della
colonna 6 del meccanismo di cui all'allegato A/5;
b) gli operai addetti al bestiame bovino da latte l'importo della colonna
8 del meccanismo di cui all'allegato B/5;
SCATTI DI ANZIANITA'
Si applica l'art. 48 del C.C.N.L.
COMPENSO COPERTURA VACCINE COMPENSO VITELLI NATI 2% LATTE MUNTO
I compensi di cui sopra si corrispondono mensilmente e gli importi sono
quelli determinati dalle Organizzazioni Sindacali contraenti il C.P.L.
FERIE NON GODUTE
Si corrispondono nella settimana precedentemente il Santo Natale di ogni
anno e l'importo giornaliero si determina sulla retribuzione in vigore nel
mese di giugno con le stesse modalità previste, per la determinazione
dell'importo giornaliero delle festività nazionali.
TRATTENUTE A CARICO DEI LAVORATORI
Sono quelle previste dalle disposizioni di legge e dagli accordi
provinciali e nazionali. Le trattenute giornaliere per A.C.N. sono pari
allo 0.14% della retribuzione effettiva, mentre per A.C.P. sono pari al
50% del contributo totale di cui all'allegato n. 2;
10) la retribuzione oraria per il lavoro straordinario, lavoro festivo,
lavoro straordinario festivo, lavoro notturno, lavoro straordinario
notturno e lavoro festivo notturno, sarà determinata sommando alle colonne
9, 10, 11 e 12 dell'allegato A/5 ed alle colonne 11, 12, 13 e 14
dell'allegato B/5 l'importo orario degli scatti di anzianità maturati;
11) il tariffario di cui al punto 7) del presente accordo oltre che
contenere la retribuzione mensile del lavoratore, conterrà anche gli
importi dei vari istituti contrattuali di cui ai punti 9) e 10), avendo
l'accortezza di indicare che le voci: 13^ e 14^ mensilità, indennità
aggiuntiva di licenziamento per giustificato motivo, ferie non godute, si
utilizzano solo in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o
alla data delle loro scadenze;
12) le aziende agricole che utilizzano per la compilazione dei prospetti
paga mensili dei propri dipendenti i servizi meccanografici messi a loro
disposizione dalle Organizzazioni dei datori di lavoro firmatarie del
C.P.L., corrisponderanno gli importi economici contrattuali dovuti per
l'eventuale lavoro straordinario prestato, il compenso copertura vaccine e
vitelli nati, il 2% del latte munto, in concomitanza della corresponsione
della retribuzione del mese successivo a quello di maturazione degli
emolumenti di cui sopra;
13) è abrogato il meccanismo previsto dall'accordo del 16.07.1996 in
quanto sostituito dal presente.
Allegato n. A/5
Meccanismo per la determinazione delle tariffe
orarie a decorrere dal 29.07.2004 per gli operai agricoli
della provincia di Modena con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato addetti di campagna.
1 Salario conglobato
2 Aumenti da presente CPL
3 Salario contrattuale (colonna 1 + colonna 2)
4 Indennità casa € 2,58
5 Salario mensile (colonna 3 + colonna 4)
6 Importo giornaliero (festività, ecc.) colonna 5 diviso 26
7 Mancato riposo colonna 6 + 30%
8 Importo orario ordinario colonna 6 diviso 6,5
9 Importo orario straordinario 125% su colonna 8
10 Importo orario festivo 135% su colonna 8
11 Importo orario notturno e str. festivo 140% su colonna 8
12 Importo orario festivo notturno 145% su colonna 8
Nelle tariffe sindacali le colonne 8, 9, 10, 11 e 12 vengono indicate
anche con le maggiorazioni dovute per gli scatti maturati, secondo il
seguente schema:
Esempio
Importo di cui a colonna 8 + [((importo scatto * 1) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 8 + [((importo scatto * 2) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 8 + [((importo scatto * 3) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 8 + [((importo scatto * 4) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 8 + [((importo scatto * 5) / 169) arrotondato]
Allegato n. B/5
Meccanismo per la determinazione delle tariffe
orarie a decorrere dal 29.07.2004 per gli operai agricoli
della provincia di Modena con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato addetti di stalla.
1 Salario conglobato
2 Aumenti da presente CPL
3 Salario contrattuale (colonna 1 + colonna 2)
4 Indennità casa € 2,58
5 Salario mensile (colonna 3 + colonna 4)
6 Incidenza premio latte munto importo premio moltiplicato 42 Kg.
7 Totale (valido per 13^ e 14^) somma colonne 5 + 6
8 Importo giornaliero (festività, ecc.) colonna 7 diviso 26
9 Mancato riposo colonna 8 + 30%
10 Importo orario ordinario (colonna 5 diviso 26) diviso 6,5
11 Importo orario straordinario 125% su colonna 10
12 Importo orario festivo 135% su colonna 10
13 Importo orario notturno e str. festivo 140% su colonna 10
14 Importo orario festivo notturno 145% su colonna 10
Nelle tariffe sindacali le colonne 10, 11, 12, 13 e 14 vengono indicate
anche con le maggiorazioni dovute per gli scatti maturati, secondo il
seguente schema:
Esempio
Importo di cui a colonna 10 + [((importo scatto * 1) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 10 + [((importo scatto * 2) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 10 + [((importo scatto * 3) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 10 + [((importo scatto * 4) / 169) arrotondato]
Importo di cui a colonna 10 + [((importo scatto * 5) / 169) arrotondato]
Allegato n. 6
OSSERVATORIO PROVINCIALE
Il presente accordo è parte integrante del CPL del __________
COSTITUZIONE
Nello spirito dello sviluppo di ancor più strette e positive relazioni
bilaterali, nell'ambito del rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro
per gli operai agricoli della provincia di Modena, le parti concordano
sulla costituzione, con decorrenza 01.01.2005, dell'OSSERVATORIO
PROVINCIALE in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 e dell'allegato
n. 4 del CCNL del 10/07/2002 valido per gli operai agricoli.
AMBITI DI INTERVENTO DELL'OSSERVATORIO
L'Osservatorio ha come scopi principali:
a) studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di
Modena;
b) monitorare le criticità relative alla sicurezza e alla salute del
settore, ed elaborare programmi di informazione e formazione dei
lavoratori e degli R.L.S.
Al fine di consentire la funzionalità dell'OSSERVATORIO PROVINCIALE si
conviene il seguente regolamento:
Art. 1) Scopi dell'osservatorio provinciale
All'Osservatorio provinciale è attribuito il compito di svolgere le
seguenti funzioni:
Scopo dell’Osservatorio Provinciale è lo sviluppo delle relazioni
sindacali fra le parti con incontri sistematici su temi di comune
interesse.
In particolare, oltre a quanto previsto dal CCNL, le parti convengono di
demandare all’Osservatorio i seguenti compiti:
a. studiare e monitorare il mercato del lavoro agricolo della provincia di
Modena;
b. esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con
particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo
scopo di proporre a Regione e Provincia di inserire nei propri bilanci
finanziamenti relativi a programmi di formazione specifica per
l'agricoltura;
c. concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a
superare eventuali disparità che si rilevassero esistenti;
d. valutare l'andamento dell'occupazione anche disaggregata per tipologia
di rapporto di lavoro (C.F.L., O.T.I., O.T.D., part-time, apprendistato,
interinale, collaborazione coordinata continuativa ecc.);
e. accertare, prima di ogni annata, le condizioni del Mercato del lavoro e
preventivare la possibilità d'impiego di manodopera, in raccordo agli
organismi di governo del mercato del lavoro. A tale scopo saranno
ricercati accordi e convenzioni specifiche con gli organismi pubblici per
conseguire le finalità che l'Osservatorio si prefigge;
f. fornire alle Organizzazioni sindacali, da parte delle Organizzazioni
datoriali, dati e informazioni utili ad individuare il flusso e il tipo di
finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
g. fornire alle Organizzazioni sindacali, da parte delle Organizzazioni
datoriali, le informazioni riguardanti programmi di sostanziale modifica
delle tecnologie di produzione che possono presentare rilevanti
conseguenze sulla organizzazione e sulle condizioni di lavoro, nonché
sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
h. esaminare in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola
che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, o della estensione del lavoro per "conto terzi",
ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera sollecitando a
riguardo le opportune istituzioni pubbliche anche nel senso di prevedere
programmi di formazione e riqualificazione professionale;
i. monitoraggio del fabbisogno di determinate figure professionali, sia
rispetto alle classiche mansioni che alle nuove esigenze dell’agricoltura
provinciale, e della necessità di qualificazione e/o riqualificazione
professionale della manodopera, anche in relazione alla esigenza di
attivare corsi di formazione adeguati;
j. monitorare le criticità relative alla sicurezza e alla salute del
settore, ed elaborare programmi di informazione e formazione dei
lavoratori e degli R.L.S;
k. esaminare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro con
specifico riferimento agli infortuni sul lavoro;
l. esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in
forza e in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del CPL,
nonché le eventuali vertenze individuali previste dall'art. 33 del CPL;
m. esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro
dipendenti per l'esatta applicazione dei Contratti collettivi di lavoro e
delle leggi sociali.
L’Osservatorio potrebbe inoltre, proprio allo scopo di valorizzare la
qualità dei prodotti agricoli, diventare la sede per un confronto con i
soggetti interessati alla filiera agro alimentare sulla qualità,
tracciabilità, salubrità, sicurezza e tipicità della produzione e
trasformazione prodotti agricoli.
Art. 2) Composizione Osservatorio
L'Osservatorio provinciale è composto da 8 componenti effettivi designati
pariteticamente in rappresentanza delle parti contraenti.
I componenti effettivi dell'Osservatorio e i relativi supplenti sono
nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre
Organizzazioni.
E' ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti
da parte della Organizzazione che lo ha nominato dandone comunicazione
scritta alle altre Organizzazioni.
In caso di indisponibilità del membro effettivo questo sarà sostituito dal
membro supplente.
Art. 3) Presidenza
La presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due
anni, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei
lavoratori.
Nell'ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione, a meno di accordi
consensuali che prevedano una alternanza diversa.
Spetta al Presidente la convocazione dell'Osservatorio.
Art. 4) Segreteria
La segreteria dell'Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante
di quella parte delle Organizzazioni a cui non compete di ricoprire la
Presidenza.
Art. 5) Funzionamento dell'Osservatorio
L'Osservatorio si riunisce nella sede sociale della CIIMLA.
Spetta al presidente la convocazione dell'Osservatorio, anche su richiesta
di una delle parti, con specifica indicazione dell'ordine del giorno e con
un preavviso di almeno otto giorni.
I lavori dell'osservatorio verranno verbalizzati a cura del segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la
presenza di tutti i componenti dell'Osservatorio.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire
entro i successivi 7 giorni e con preavviso di almeno 3 giorni, è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l'assenso unanime di tutte le parti costituenti
sono vincolanti per le stesse Organizzazioni e saranno trasmessi alle
corrispondenti Organizzazioni per il necessario coordinamento degli
adempimenti relativi alle delibere adottate.
Art. 6) Operatività dell'Osservatorio
Le spese ordinarie di funzionamento dell'Osservatorio ed eventuali spese
straordinarie verranno pariteticamente suddivise tra le Organizzazioni
rappresentanti i lavoratori e le Organizzazioni rappresentanti i datori di
lavoro.
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