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 EMILIA ROMAGNA

 

CPL CONTRATTAZIONE PROVINCIALE IN AGRICOLTURA

 

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 PIACENZA - CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI -  2004

 

VERBALE DI ACCORDO

 

  

 

Il giorno 24 del mese di settembre 2004, a Piacenza, presso il Palazzo dell’Agricoltura, in Via Colombo, n° 35,

 

tra

 

L’Unione Provinciale Agricoltori

La Federazione Provinciale Coldiretti

La Confederazione Italiana Agricoltori

 

e

 

La Flai – Cgil

La Fai – Cisl

La Uila – Uil

 

 

 

 

 

Si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale degli operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Piacenza.

 

Art. 1 Oggetto del Contratto Provinciale

Adeguamento del testo sulla base del contenuto del CCNL;

 

 

Art. 2 Durata del contratto e sua disdetta

Modifica della 3 riga … dal 1 Gennaio 2004 con la scadenza il 31 Dicembre 2007.

 

 

Art. 3 Assunzione

Adeguamento del testo sulla base del contenuto del CCNL.

 

 

Art. 4 Riassunzione (Nuovo)

 

Con riferimento al disposto dell’art. 18 del CCNL, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in una determinata fase lavorativa, hanno diritto ad essere riassunti ai sensi del comma 9 e 10 dell’art. 10 del D. leg. 368/2001, presso la stessa azienda e con la medesima mansione e qualifica.

Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta all’azienda entro un mese dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nell’azienda per cause indipendenti dalla volontà delle parti, (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto s’intende prorogato di 12 mesi.

L’Azienda ove proceda a nuove assunzioni, con riferimento alle medesime ipotesi di cui al primo comma, s’impegna ad assumere, prioritariamente, tali lavoratori nella misura, almeno, del 70% delle assunzioni da effettuare.

In tal caso, i criteri di precedenza sono nell’ordine:

-         La professionalità;

-         Il carico familiare;

-         La disponibilità,

-         L’anzianità di iscrizione.

 

 

Art. 7 Definizione degli operai agricoli

Adeguamento del testo sulla base del contenuto del CCNL

 

 

Art. 9 Classificazione e mansione degli operai agricoli

 

Nel 1° Livello sostituire L’addeto Zootecnico con - Il Responsabile Zootecnico

L’addetto allevamento ovino, suino, avicunicolo con il Responsabile allevamento ovino, suino, avicunicolo;

                      Inserire     Il responsabile confezionamento dei prodotti ortofrutticoli;

Nel 2° Livello inserire      L’addetto agli allevamenti ovini, suini, avicunicoli;

                                      L’accompagnatore ippico ed addetto scuderie;

                                      L’accompagnatore didattico nelle aziende agrituristiche;

Nel 3° Livello inserire      L’addetto alle vendite nello spaccio aziendale;

L’addetto al controllo del confezionamento ed all’approvvigionamento degli imballaggi nelle aziende ortofrutticole.

Nel 5° livello inserire       L’addetto alla cernita ed incassettamento in aziende di confezionamento di prodotti ortofrutticoli.

 

 

Art. 10 Mansioni degli operai agricoli

 

Aggiungere i seguenti profili:

ACCOMPAGNATORE DIDATTICO NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, accompagna le scolaresche o i gruppi in visite guidate nelle azienda agrituristiche fornendo tutte quelle informazioni di ordine tecnico e culturali per la promozione, nelle scuole e nella realtà sociale, del mondo rurale.

 

RESPONSABILE IN AZIENDE DI CONFEZIONAMENTO

Operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sovraintende le operazioni di confezionamento e di spedizione nelle aziende specializzate in tale attività.

 

ADDETTO ALLE VENDITE NELLO SPACCIO AZIENDALE

Operaio che, con professionalità, acquisita per pratica o per titolo, è addetto alla vendita, nello spaccio, dei prodotti agricoli aziendali.

 

ADDETTO AL CONTROLLO NELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE

Operaio che, con professionalità, acquisita per pratica o per titolo, è addetto al controllo della cernita, incassettamento, confezionamento ed approvvigionamento imballaggi nelle aziende ortofrutticole.

 

ADDETTO ALLA CERNITA ED INCASSETTAMENTO NELLE AZIENDE

ORTOFRUTTICOLE

Operaio che, senza elevata professionalità, nelle aziende di confezionamento dei prodotti agricoli, è addetto alla cernita e ad altre mansioni che non comportano elevata professionalità.

 

 

Art. 13 Ferie

 

Aggiungere alla fine dell’articolo:

Per gli OTD, si fa riferimento a quanto stabilito dell’art. 46 del CCNL.

 

.

 

Art. 20 Convenzioni

 

Sostituire l’ultimo comma:

Le modalità procedurali dell’esame preventivo che le parti devono compiere per i programmi di assunzione, predisposti dalle aziende, sono demandate all’osservatorio provinciale.

 

Art. 22 Retribuzione

 

Aggiungere dopo il 2° punto:

3) Terzo elemento per gli operai a tempo determinato;

 

Quantificazione degli aumenti economici:

Aumento del 3% con decorrenza 1 giugno 2004 e di un ulteriore 2% dal 1 Gennaio 2005;

 

Art. 23 Salario provinciale di produttività

 

Avendo a riferimento l’art. 2 del CCNL, (struttura ed assetto del contratto) con particolare riguardo al comma 16, le parti, rilevata la disomogeneità delle aziende sul territorio provinciale e l’oggettiva difficoltà d’individuazione di quote salariali strettamente correlate a risultati conseguiti, convengono sull’individuazione di una specifica quota di trattamento economico, con decorrenza 1 Giugno 2004, pari allo 0,2% del salario contrattuale provinciale.

 

Art. 24 Conteggi – Elementi costitutivi

 

A partire dall’ 1/6/2004 il valore convenzionale della casa, orto, porcile e pollaio viene fissato in € 120,00 annui; dall’ 1/1/2005 132 euro annui, dall’ 1/1/2006 144 euro annui e dall’ 1/1/2007  156 euro annui.

 

Art. 26 Compensi per la mietitura e la trebbiatura

 

L’importo forfettario per gli OTI, oltre alla retribuzione normale, viene elevato ad € 5,00 l’ora.

 

Art. 28 Compensi in natura

 

Il 4° e 5° comma vengono sostituiti dai seguenti:

La casa dovrà essere provvista di luce elettrica e di allacciamento del gas, semprechè la località ne sia servita; la spesa dei consumi e il nolo del contatore restano a carico dell’operaio.

Gli addetti al bestiame da latte hanno diritto alla somministrazione gratuita di un litro di latte il giorno e per tutti i giorni dell’anno o ad un compenso sostitutivo nel caso di non ritiro. Annualmente le parti s’incontreranno per definirne la quantificazione; per il 2004, l’importo sostitutivo è pari ad € 117,72.

 

Art. 29 Tredicesima mensilità

 

Aggiungere, dopo il 3° comma:

Per gli OTD la 13° mensilità è compresa nella percentuale relativa al 3° elemento previsto daqll’art. 46 del CCNL.

 

Art. 30 Quattordicesima mensilità

 

Aggiungere, dopo il 3° comma:

Per gli OTD, la 14° mensilità è compresa nella percentuale relativa al 3° elemento di cui all’art. 46 del CCNL.

 

Art. 31 Capi di vestiario

 

Aggiungere nell’elenco della dotazione:

Una seconda tuta l’anno per gli addetti al governo e alla custodia del bestiame.

Aggiungere che:

La stessa fornitura interesserà anche gli operai a tempo determinato con contratto di lavoro a termine uguale e superiore a 180 giornate di lavoro effettivo.

 

Art. 32 Alloggio, accessori e docce

 

Sostituire i prime quattro commi con i seguenti:

Il datore di lavoro dovrà fornire all’OTI la casa di abitazione sufficiente al fabbisogno della sua famiglia, senza alcun corrispettivo in denaro.

L’abitazione dovrà essere dotata di tutti i requisiti indispensabili per l’abitabilità.

 

Art. 38 Trattamento in caso di malattia ed infortunio sul lavoro

L’operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio dovrà essere mantenuta fino a guarigione clinica e, in ogni caso, non potrà superare il periodo di 12 mesi dall’infortunio.

Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro.

Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato continuerà ad usufruire, gratuitamente, della casa, dell’orto, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgenza della malattia e dell’infortunio.

Per quanto riguarda il trattamento economico, in caso d’infortunio, il datore di lavoro corrisponderà all’O.T.I. il salario completo per i primi quattro giorni, compreso quello dell’infortunio. Integrerà per i successivi 11 (undici) giorni la cifra corrisposta dall’INAIL fino al 100% del salario spettante.

In caso d’infortunio sul lavoro è ammessa la sostituzione temporanea dell’operaio infortunato.

In caso di malattia, al datore di lavoro non compete alcun’integrazione a quanto erogato dall’INPS, perché a carico del Fondo Provinciale, come previsto dall’art. 54 del presente contratto.

Per gli O.T.D., l’integrazione a quanto corrisposto dall’INAIL e dall’INPS, sarà a carico del Fondo Provinciale, come specificato dall’art. 54 del presente contratto.

 

Cancellati gli art. 49 – 50 – 51 – 52 – 53 e sostituiti con:

 

Art. 49 (Nuovo) Permessi per la formazione continua

 

Preso atto di quanto definito all’art. 7 del CCNL, all’operaio a tempo indeterminato, per la frequenza a corsi per l’addestramento professionale di interesse agrario, istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo strettamente necessario alla partecipazione al corso, pari a 200 ore nell’arco del triennio, con la facoltà di accumularle in un solo anno.

Il numero degli operai a tempo indeterminato in ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare ai corsi di addestramento professionale non potrà superare, nello stesso momento, il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.

Gli operai a tempo indeterminato che usufruiscono dei permessi, saranno considerati in servizio a tutti gli effetti.

I permessi du cui sopra, non sono conteggiabili nelle ferie.

Tali permessi retribuiti vengono riconosciuti anche agli operai a tempo determinato che hanno svolto, nel corso dell’anno, almeno 151 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda.

Per il numero degli operai a tempo determinato che possono beneficiare dei predetti permessi, vale quanto stabilito per gli operai a tempo indeterminato.

Agli operai a tempo determinato che usufruisce dei permessi retribuiti secondo le predette norme, non si applica quanto previsto nel paragrafo 4 delpresente articolo.

 

Art. 50 (Nuovo) Permessi per corsi di recupero scolastico

 

All’operaio a tempo indeterminato che partecipa ai corsi di recupero scolastico, è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di comularle anche in un solo anno.

Il numero degli operai a tempo indeterminato in ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per partecipare a detti corsi, non potrà superare, nello stesso momento, il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.

Il diritto al godimento dei permessi per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso, ad ogni effetto, anche agli operai a tempo determinato che hanno svolto, nel corso dell’anno, almeno 151 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda.

 

 

Art. 51 (Nuovo) Ente Bilaterale Agricolo Piacentino

 

Le parti concordano, sulla base del mandato di cui all’art. 90 del CCNL, di costituire l’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino che assumerà anche le competenze previste dall’art. 6 del presente contratto - Osservatorio Provinciale – che cesserà le sue funzioni non appena l’ente Bilaterale sarà operativo.

La costituzione, tenuto conto delle indicazioni delle indicazioni della commissione Nazionale prevista dall’art. 90 del CCNL, avverrà attraverso un atto notarile che comprenderà l’atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento.

L’Ente Bilaterale dovrà garantire una concreta applicazione delle intese contrattuali in materia di mercato del lavoro, di attività mutualistiche, assistenziali e contrattuali in favore degli operai agricoli e florovivaisti, fornendo servizi ai lavoratori e alle imprese rispetto al mercato del lavoro, ai flussi migratori e ai rapporti di lavoro.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle politiche formative, nell’ambito dell’utilizzazione di tutti gli strumenti e le opportunità, pubbliche e private, per una formazione professionale che promuova lo sviluppo dei profili, coniugando sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.

Le modalità operative dell’Ente Bilaterale Agricolo Piacentino, verranno definite al momento della stesura dell’atto notarile.

 

Art. 53 Gestione e amministrazione del Fondo

 

Sostiuire il 1° comma con :

Per l’amministrazione e la gestione del Fondo, le Organizzazioni contraenti hanno nominato un Comitato Paritetico di Gestione composto da tre rappresentanti dei Datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori.

 

Art. 54 Provvidenze in caso di malattia o infortunio – Aventi diritto all’integrazione dell’indennità – Misure delle integrazioni

 

In caso di malattia o infortunio sul lavoro, a tutti gli operai agricoli della provincia di Piacenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà corrisposta un’indennità giornaliera integrativa a quella corrisposta dall’INPS o dall’INAIL, fino a raggiungere, complessivamente, il 100% del salario denunciato ai fini previdenziali.

Agli operai a tempo determinato saràcorrisposta un’indennità giornaliera, integrativa a quella corrisposta dell’INPS e dall’INAIL, fino a raggiungere, almeno, l’80% del salario denunciato ai fini previdenziali.

 L’indennità integrativa verrà corrisposta agli operai che sono iscritti negli elenchi anagrafici e che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende agricole della provincia di Piacenza.

L’indennità integrativa di malattia o infortunio non compete agli operai che fruiscono di tali indennità in altri settori.

L’indennità integrativa viene corrisposta:

1)     Agli O.T.I. per tutti i giorni di malattia, di durata non inferiore ai tre giorni, considerati e riconosciuti dall’INPS.

2)     Agli O.T.I., qualora nel periodo di malattia intervenga ricovero ospedaliero, anche per i tre giorni di carenza non riconosciuti dall’INPS. Il comitato di gestione del Fondo si farà carico, valutata la disponibilità di bilancio, di estendere il pagamento dei tre giorni di carenza anche senza il ricovero ospedaliero.

3)     Per la malattia, tenuto conto dello scorporo dell’incidenza della 13° e 14°, la percentuale d’integrazione fino al 20° giorno sarà pari al 35,72%; dal 21° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 19,06%

4)     Per l’infortunio, essendo i primi 15 giorni integrati dal Datore di lavoro, la percentuale d’integrazione dal 16° al 90° giorno sarà pari al 25.72%; dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 15,25%.

5)     Per gli O.T.D., per tutti i giorni di malattia considerati e riconosciuti dall’INPS, la percentuale d’integrazione fino al 20° giorno sarà pari al 28,58%; dal 21° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 15,25%.

6)     Per l’infortunio, la percentuale d’integrazione dal 4° al 90° giorno sarà pari al 20,58%, dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà pari all’8,58%.

7)     Il Comitato di Gestione del fonfo, facendosi carico della situazione di bilancio e della trasformazione in percentuale dell’integrazione a favore degli O.T.D., conferma la carenza di 5 giorni di malattia per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato; si farà carico della revisione del limite di carenza sulla base delle risultanze di bilancio.

 

Art. 55 Caso di morte per infortunio o cause naturali

 

Revisione dell’Indennità pari ad € 1.000,00.

 

 

Art. 57 Contributo per l’integrazione malattia ed infortunio

 

Revisione del contributo pari all’1% del salario di riferimento

 

 

Art. 58 Contributo per l’assistenza contrattuale provinciale

 

Revisione del contributo pari allo 0,50 del salario di riferimento

 

 

 

 

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

 

 

 

 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI

 

 

 

CIA

 

 

 

FAI – CISL

 

 

FLAI – CGIL

 

 

UILA – UIL

 

 

 

 

 

 

 

 

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