|
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 24 del mese di settembre
2004, a Piacenza, presso il Palazzo dell’Agricoltura, in Via
Colombo, n° 35,
tra
L’Unione Provinciale Agricoltori
La Federazione Provinciale Coldiretti
La
Confederazione Italiana Agricoltori
e
La Flai – Cgil
La Fai
– Cisl
La Uila – Uil
Si è convenuto di rinnovare il
Contratto Provinciale degli operai Agricoli e Florovivaisti della
Provincia di Piacenza.
Art. 1 Oggetto del Contratto
Provinciale
Adeguamento del testo sulla base del
contenuto del CCNL;
Art. 2 Durata del contratto e sua
disdetta
Modifica della 3 riga … dal 1 Gennaio
2004 con la scadenza il 31 Dicembre 2007.
Art. 3 Assunzione
Adeguamento del testo sulla base del
contenuto del CCNL.
Art. 4 Riassunzione (Nuovo)
Con riferimento al disposto dell’art.
18 del CCNL, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con
contratto a tempo determinato in una determinata fase lavorativa,
hanno diritto ad essere riassunti ai sensi del comma 9 e 10
dell’art. 10 del D. leg. 368/2001, presso la stessa azienda e con la
medesima mansione e qualifica.
Il lavoratore può esercitare il
diritto di precedenza inviando richiesta scritta all’azienda entro
un mese dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Il diritto di precedenza si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in
tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nell’azienda per
cause indipendenti dalla volontà delle parti, (infortunio, maternità
e ricovero ospedaliero) il diritto s’intende prorogato di 12 mesi.
L’Azienda ove proceda a nuove
assunzioni, con riferimento alle medesime ipotesi di cui al primo
comma, s’impegna ad assumere, prioritariamente, tali lavoratori
nella misura, almeno, del 70% delle assunzioni da effettuare.
In tal caso, i criteri di precedenza
sono nell’ordine:
-
La professionalità;
-
Il carico familiare;
-
La disponibilità,
-
L’anzianità di iscrizione.
Art. 7 Definizione degli operai
agricoli
Adeguamento del testo sulla base del
contenuto del CCNL
Art. 9 Classificazione e mansione
degli operai agricoli
Nel 1° Livello sostituire L’addeto
Zootecnico con - Il Responsabile Zootecnico
L’addetto allevamento ovino, suino,
avicunicolo con il Responsabile allevamento ovino, suino,
avicunicolo;
Inserire Il
responsabile confezionamento dei prodotti ortofrutticoli;
Nel 2° Livello inserire L’addetto
agli allevamenti ovini, suini, avicunicoli;
L’accompagnatore ippico ed addetto scuderie;
L’accompagnatore didattico nelle aziende agrituristiche;
Nel 3° Livello inserire L’addetto
alle vendite nello spaccio aziendale;
L’addetto al controllo del
confezionamento ed all’approvvigionamento degli imballaggi nelle
aziende ortofrutticole.
Nel 5° livello inserire
L’addetto alla cernita ed incassettamento in aziende di
confezionamento di prodotti ortofrutticoli.
Art. 10 Mansioni degli operai agricoli
Aggiungere i seguenti profili:
ACCOMPAGNATORE DIDATTICO NELLE AZIENDE
AGRITURISTICHE
Operaio che, con autonomia esecutiva
ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per
titolo, accompagna le scolaresche o i gruppi in visite guidate nelle
azienda agrituristiche fornendo tutte quelle informazioni di ordine
tecnico e culturali per la promozione, nelle scuole e nella realtà
sociale, del mondo rurale.
RESPONSABILE IN AZIENDE DI
CONFEZIONAMENTO
Operaio che, con autonomia esecutiva
ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per
titolo, sovraintende le operazioni di confezionamento e di
spedizione nelle aziende specializzate in tale attività.
ADDETTO ALLE VENDITE NELLO SPACCIO
AZIENDALE
Operaio che, con professionalità,
acquisita per pratica o per titolo, è addetto alla vendita, nello
spaccio, dei prodotti agricoli aziendali.
ADDETTO AL CONTROLLO NELLE AZIENDE
ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, con professionalità,
acquisita per pratica o per titolo, è addetto al controllo della
cernita, incassettamento, confezionamento ed approvvigionamento
imballaggi nelle aziende ortofrutticole.
ADDETTO ALLA CERNITA ED
INCASSETTAMENTO NELLE AZIENDE
ORTOFRUTTICOLE
Operaio che, senza elevata
professionalità, nelle aziende di confezionamento dei prodotti
agricoli, è addetto alla cernita e ad altre mansioni che non
comportano elevata professionalità.
Art. 13 Ferie
Aggiungere alla fine dell’articolo:
Per gli OTD, si fa riferimento a
quanto stabilito dell’art. 46 del CCNL.
.
Art. 20 Convenzioni
Sostituire l’ultimo comma:
Le modalità procedurali dell’esame
preventivo che le parti devono compiere per i programmi di
assunzione, predisposti dalle aziende, sono demandate
all’osservatorio provinciale.
Art. 22 Retribuzione
Aggiungere dopo il 2° punto:
3) Terzo elemento per gli operai a
tempo determinato;
Quantificazione degli aumenti
economici:
Aumento del 3% con decorrenza 1
giugno 2004 e di un ulteriore 2% dal 1 Gennaio 2005;
Art. 23 Salario provinciale di
produttività
Avendo a riferimento l’art. 2 del
CCNL, (struttura ed assetto del contratto) con particolare riguardo
al comma 16, le parti, rilevata la disomogeneità delle aziende sul
territorio provinciale e l’oggettiva difficoltà d’individuazione di
quote salariali strettamente correlate a risultati conseguiti,
convengono sull’individuazione di una specifica quota di trattamento
economico, con decorrenza 1 Giugno 2004, pari allo 0,2% del
salario contrattuale provinciale.
Art. 24 Conteggi – Elementi
costitutivi
A partire dall’ 1/6/2004 il valore
convenzionale della casa, orto, porcile e pollaio viene fissato in
€ 120,00 annui; dall’ 1/1/2005 132 euro annui, dall’
1/1/2006 144 euro annui e dall’ 1/1/2007 156 euro
annui.
Art. 26 Compensi per la mietitura e la
trebbiatura
L’importo forfettario per gli OTI,
oltre alla retribuzione normale, viene elevato ad € 5,00
l’ora.
Art. 28 Compensi in natura
Il 4° e 5° comma vengono sostituiti
dai seguenti:
La casa dovrà essere provvista di luce
elettrica e di allacciamento del gas, semprechè la località ne sia
servita; la spesa dei consumi e il nolo del contatore restano a
carico dell’operaio.
Gli addetti al bestiame da latte hanno
diritto alla somministrazione gratuita di un litro di latte il
giorno e per tutti i giorni dell’anno o ad un compenso sostitutivo
nel caso di non ritiro. Annualmente le parti s’incontreranno per
definirne la quantificazione; per il 2004, l’importo sostitutivo è
pari ad € 117,72.
Art. 29 Tredicesima mensilità
Aggiungere, dopo il 3° comma:
Per gli OTD la 13° mensilità è
compresa nella percentuale relativa al 3° elemento previsto daqll’art.
46 del CCNL.
Art. 30 Quattordicesima mensilità
Aggiungere, dopo il 3° comma:
Per gli OTD, la 14° mensilità è
compresa nella percentuale relativa al 3° elemento di cui all’art.
46 del CCNL.
Art. 31 Capi di vestiario
Aggiungere nell’elenco della
dotazione:
Una seconda tuta l’anno per gli
addetti al governo e alla custodia del bestiame.
Aggiungere che:
La stessa fornitura interesserà anche
gli operai a tempo determinato con contratto di lavoro a termine
uguale e superiore a 180 giornate di lavoro effettivo.
Art. 32 Alloggio, accessori e docce
Sostituire i prime quattro commi con i
seguenti:
Il datore di lavoro dovrà fornire all’OTI
la casa di abitazione sufficiente al fabbisogno della sua famiglia,
senza alcun corrispettivo in denaro.
L’abitazione dovrà essere dotata di
tutti i requisiti indispensabili per l’abitabilità.
Art. 38 Trattamento in caso di
malattia ed infortunio sul lavoro
L’operaio a tempo indeterminato, nel
caso di malattia o infortunio, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro,
riconosciuto dall’INAIL, la conservazione del posto dell’operaio
dovrà essere mantenuta fino a guarigione clinica e, in ogni caso,
non potrà superare il periodo di 12 mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando
l’infermità, è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di
lavoro.
Durante il periodo di conservazione
del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato continuerà ad
usufruire, gratuitamente, della casa, dell’orto, del porcile,
eventualmente goduti all’atto dell’insorgenza della malattia e
dell’infortunio.
Per quanto riguarda il trattamento
economico, in caso d’infortunio, il datore di lavoro
corrisponderà all’O.T.I. il salario completo per i primi
quattro giorni, compreso quello dell’infortunio. Integrerà per i
successivi 11 (undici) giorni la cifra corrisposta dall’INAIL fino
al 100% del salario spettante.
In caso d’infortunio sul lavoro è
ammessa la sostituzione temporanea dell’operaio infortunato.
In caso di malattia, al datore
di lavoro non compete alcun’integrazione a quanto erogato dall’INPS,
perché a carico del Fondo Provinciale, come previsto dall’art. 54
del presente contratto.
Per gli O.T.D., l’integrazione
a quanto corrisposto dall’INAIL e dall’INPS, sarà a carico del Fondo
Provinciale, come specificato dall’art. 54 del presente contratto.
Cancellati gli art. 49 – 50 – 51 –
52 – 53 e sostituiti con:
Art. 49 (Nuovo) Permessi per la
formazione continua
Preso atto di quanto definito all’art.
7 del CCNL, all’operaio a tempo indeterminato, per la frequenza a
corsi per l’addestramento professionale di interesse agrario,
istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso
retribuito per il periodo strettamente necessario alla
partecipazione al corso, pari a 200 ore nell’arco del triennio, con
la facoltà di accumularle in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo
indeterminato in ogni singola azienda che può beneficiare dei
permessi per partecipare ai corsi di addestramento professionale non
potrà superare, nello stesso momento, il numero di uno per quelle
aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10%
per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Gli operai a tempo indeterminato che
usufruiscono dei permessi, saranno considerati in servizio a tutti
gli effetti.
I permessi du cui sopra, non sono
conteggiabili nelle ferie.
Tali permessi retribuiti vengono
riconosciuti anche agli operai a tempo determinato che hanno svolto,
nel corso dell’anno, almeno 151 giornate di effettivo lavoro presso
la stessa azienda.
Per il numero degli operai a tempo
determinato che possono beneficiare dei predetti permessi, vale
quanto stabilito per gli operai a tempo indeterminato.
Agli operai a tempo determinato che
usufruisce dei permessi retribuiti secondo le predette norme, non si
applica quanto previsto nel paragrafo 4 delpresente articolo.
Art. 50 (Nuovo) Permessi per corsi di
recupero scolastico
All’operaio a tempo indeterminato che
partecipa ai corsi di recupero scolastico, è concesso un permesso
retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di
comularle anche in un solo anno.
Il numero degli operai a tempo
indeterminato in ogni singola azienda che può beneficiare dei
permessi per partecipare a detti corsi, non potrà superare, nello
stesso momento, il numero di uno per quelle aziende che hanno da 4 a
10 operai a tempo indeterminato ed il 10% per quelle aziende che
hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
Il diritto al godimento dei permessi
per la partecipazione ai corsi di recupero scolastico è esteso, ad
ogni effetto, anche agli operai a tempo determinato che hanno
svolto, nel corso dell’anno, almeno 151 giornate di effettivo lavoro
presso la stessa azienda.
Art. 51 (Nuovo) Ente Bilaterale
Agricolo Piacentino
Le parti concordano, sulla base del
mandato di cui all’art. 90 del CCNL, di costituire l’Ente Bilaterale
Agricolo Piacentino che assumerà anche le competenze previste
dall’art. 6 del presente contratto - Osservatorio Provinciale – che
cesserà le sue funzioni non appena l’ente Bilaterale sarà operativo.
La costituzione, tenuto conto delle
indicazioni delle indicazioni della commissione Nazionale prevista
dall’art. 90 del CCNL, avverrà attraverso un atto notarile che
comprenderà l’atto costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento.
L’Ente Bilaterale dovrà garantire una
concreta applicazione delle intese contrattuali in materia di
mercato del lavoro, di attività mutualistiche, assistenziali e
contrattuali in favore degli operai agricoli e florovivaisti,
fornendo servizi ai lavoratori e alle imprese rispetto al mercato
del lavoro, ai flussi migratori e ai rapporti di lavoro.
Particolare attenzione dovrà essere
rivolta alle politiche formative, nell’ambito dell’utilizzazione di
tutti gli strumenti e le opportunità, pubbliche e private, per una
formazione professionale che promuova lo sviluppo dei profili,
coniugando sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.
Le modalità operative dell’Ente
Bilaterale Agricolo Piacentino, verranno definite al momento della
stesura dell’atto notarile.
Art. 53 Gestione e amministrazione del
Fondo
Sostiuire il 1° comma con :
Per l’amministrazione e la gestione
del Fondo, le Organizzazioni contraenti hanno nominato un Comitato
Paritetico di Gestione composto da tre rappresentanti dei Datori di
lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori.
Art. 54 Provvidenze in caso di
malattia o infortunio – Aventi diritto all’integrazione
dell’indennità – Misure delle integrazioni
In caso di malattia o infortunio sul
lavoro, a tutti gli operai agricoli della provincia di Piacenza con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà corrisposta
un’indennità giornaliera integrativa a quella corrisposta dall’INPS
o dall’INAIL, fino a raggiungere, complessivamente, il 100% del
salario denunciato ai fini previdenziali.
Agli operai a tempo determinato
saràcorrisposta un’indennità giornaliera, integrativa a quella
corrisposta dell’INPS e dall’INAIL, fino a raggiungere, almeno,
l’80% del salario denunciato ai fini previdenziali.
L’indennità integrativa verrà
corrisposta agli operai che sono iscritti negli elenchi anagrafici e
che prestano la loro attività lavorativa nelle aziende agricole
della provincia di Piacenza.
L’indennità integrativa di malattia o
infortunio non compete agli operai che fruiscono di tali indennità
in altri settori.
L’indennità integrativa viene
corrisposta:
1)
Agli O.T.I. per tutti i giorni
di malattia, di durata non inferiore ai tre giorni, considerati e
riconosciuti dall’INPS.
2)
Agli O.T.I., qualora nel
periodo di malattia intervenga ricovero ospedaliero, anche per i tre
giorni di carenza non riconosciuti dall’INPS. Il comitato di
gestione del Fondo si farà carico, valutata la disponibilità di
bilancio, di estendere il pagamento dei tre giorni di carenza anche
senza il ricovero ospedaliero.
3)
Per la malattia, tenuto conto
dello scorporo dell’incidenza della 13° e 14°, la percentuale
d’integrazione fino al 20° giorno sarà pari al 35,72%;
dal 21° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 19,06%
4)
Per l’infortunio, essendo i
primi 15 giorni integrati dal Datore di lavoro, la percentuale
d’integrazione dal 16° al 90° giorno sarà pari al 25.72%;
dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà pari al 15,25%.
5)
Per gli O.T.D., per tutti i
giorni di malattia considerati e riconosciuti dall’INPS, la
percentuale d’integrazione fino al 20° giorno sarà pari al
28,58%; dal 21° giorno in poi, la percentuale sarà pari
al 15,25%.
6)
Per l’infortunio, la
percentuale d’integrazione dal 4° al 90° giorno sarà pari al
20,58%, dal 91° giorno in poi, la percentuale sarà
pari all’8,58%.
7)
Il Comitato di Gestione del fonfo,
facendosi carico della situazione di bilancio e della trasformazione
in percentuale dell’integrazione a favore degli O.T.D., conferma la
carenza di 5 giorni di malattia per i lavoratori con rapporto di
lavoro a tempo determinato; si farà carico della revisione del
limite di carenza sulla base delle risultanze di bilancio.
Art. 55 Caso di morte per infortunio o
cause naturali
Revisione dell’Indennità pari ad €
1.000,00.
Art. 57 Contributo per l’integrazione
malattia ed infortunio
Revisione del contributo pari all’1%
del salario di riferimento
Art. 58 Contributo per l’assistenza
contrattuale provinciale
Revisione del contributo pari allo
0,50 del salario di riferimento
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI
CIA
FAI – CISL
FLAI – CGIL
UILA – UIL
|