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Il giorno 17 Luglio 2008, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori
della Provincia di Ravenna
Tra
L'Unione Provinciale degli Agricoltori di Ravenna, rappresentata dal suo
Presidente, Gambi Enrico, assistito da Massimo Passanti, Presidente
del Sindacato
Provinciale di categoria dei conduttori in economia, da
Angelo Minguzzi, Direttore dell'Unione
stessa e da Pier Giove Baroncini, Capo Servizio Sindacale;
- La Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Ravenna, rappresentata
dal suo Presidente Tiziano Melandri, assistito dal Ivo Zama e
da Barbara De
Quarto;
- La Confederazione Italiana Agricoltori della Provincia di Ravenna,
rappresentata dal suo Presidente Dosi Antonio assistito dal Lucia Alfano,
Responsabile
Provinciale della contrattazione;
e
- La FLAI-CGIL Provinciale, rappresentata dal suo Segretario Marcello
Santarelli,
assistito da Davide Conti, Gilberto Ravaglia e Antonio De Leo;
- La FAI-CISL
Provinciale, rappresentata dal suo Segretario Daniele Saporetti, assistito
da Lea Asioli;
- La UILA-UIL Provinciale, rappresentata dal suo Segretario Sergio
Modanesi assistito da Patrizia Alvisi.
È stato raggiunto
l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai
agricoli e florovivaisti della Provincia di Ravenna, scaduto il 31/12/2007
alle condizioni di seguito allegate.
Per la parte
normativa le parti si riservano di siglare successivamente l’accordo
appena predisposti i testi definitivi.
Le parti concordano
i seguenti aumenti salariali:
A tutti gli operai
viene riconosciuto un aumento pari al 7,0%.
Tali aumenti vengono erogati alle
qualifiche sotto elencate in due tranches, la prima pari al 63% con
decorrenza 1° Luglio 2008, la seconda pari al 37% con decorrenza 1°
Gennaio 2009.
Art. 1
OGGETTO ED
EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente
contratto collettivo provinciale
regola, su tutto il territorio della Provincia di Ravenna, i rapporti di
lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque,
associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e
connesse – comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono
lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e
privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica,
in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135
del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a
titolo esemplificativo:
-
le
aziende ortofrutticole;
-
le
aziende oleicole;
-
le
aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
-
le
aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
-
le
aziende vitivinicole;
-
le
aziende funghicole;
-
le
aziende casearie;
-
le
aziende faunistico-venatorie;
-
le
aziende agrituristiche;
-
le
aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Le norme del
presente contratto diventano operanti e dispiegano la loro efficacia
direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono
impegnative per le organizzazioni contraenti.
Art. 3
RELAZIONI
SINDACALI – OSSERVATORIO
Le parti convengono
che un corretto sistema di relazioni sindacali si fonda sul pieno
riconoscimento dei rispettivi ruoli di rappresentanza e nell’impegno
reciprocamente profuso nei confronti dei propri associati, nonché di tutti
gli altri soggetti operanti nel settore agricolo privato della provincia
di Ravenna, per fare applicare le norme del vigente CCNL e del presente
CPL.
Con l’intento di
rafforzare le relazioni sindacali, le OO.SS. e le Associazioni Agricole
riconfermano l’Osservatorio Provinciale quale strumento per il
monitoraggio, il confronto e l’analisi del settore agricolo e si impegnano
per la sua continuità attribuendo allo stesso il compito di
prendere in esame, oltre a quanto previsto dall’art. 6 del CCNL, anche le
seguenti materie:
·
Stato
e prospettive del settore.
·
Mercato del lavoro, andamenti occupazionali, fabbisogno della manodopera.
·
Professionalità e fabbisogni formativi.
·
Analisi e studio dei flussi migratori anche in relazione alle richieste da
presentare agli enti preposti per l’anno successivo.
·
Analisi dei fabbisogni abitativi dei migranti occupati in agricoltura
·
Politiche e progetti di settore, effetti delle politiche comunitarie.
·
Assetti produttivi (prendendo a riferimento i piani colturali e gli
andamenti a consuntivo)
·
Gestione delle norme contrattuali.
Le parti si
impegnano a recepire le eventuali modifiche legislative.
Le parti convengono
che l’Osservatorio si incontri almeno due volte all’anno, una entro il
mese di Marzo, la seconda entro Ottobre.
Le Associazioni
imprenditoriali si impegnano a fornire all’Osservatorio i dati relativi a:
Ø
Occupati (stagionali e OTI) suddivise per le tre aree territoriali
(Faenza, Lugo, Ravenna), per tipologia di lavorazione e di genere
(maschile e femminile).
Ø
Lavoratori stranieri
Ø
Andamenti economici divisi per settore.
Nello svolgimento
delle funzioni dell’Osservatorio le parti potranno avvalersi di
elaborazioni dati e statistiche prodotti da uffici ed enti pubblici, dalle
istituzioni e dal FIMAV, nonché frutto di analisi e ricerche delle singole
Associazioni e Organizzazioni.
Si concorda inoltre
che l’Osservatorio sia un momento di elaborazione per un’azione congiunta
nei confronti delle Istituzioni sulle seguenti tematiche:
·
Mercato del lavoro, incontro domanda – offerta e contrasto al lavoro nero.
·
Formazione professionale e formazione continua.
·
Fabbisogni abitativi dei migranti occupati in agricoltura.
Nell’ambito dei compiti previsti
dall’Osservatorio, le parti convengono di incontrarsi ed intervenire ogni
qualvolta un lavoratore richieda che sia esaminata la sua posizione agli
effetti della determinazione della qualifica, come previsto dall’art. 83
del CCNL.
Art. 3 bis
CENTRO DI
FORMAZIONE AGRICOLA
Le parti concordano
che in via sperimentale l’Osservatorio assuma le funzioni del Centro di
Formazione Agricola, valutando nella vigenza del CPL l’opportunità di
istituire un ente a sé stante.
Nello specifico si
procederà all’analisi, l’elaborazione e la proposta in tema di formazione
continua per promuovere e coordinare:
Ø
attività di qualificazione e riqualificazione per figure professionali di
specifico interesse del settore, non ché per lavoratori a rischio di
esclusione del mercato del lavoro
Ø
formazione volta alla valorizzazione del lavoro femminile
Ø
progetti formativi sulla sicurezza del lavoro
Ø
azioni individuali di formazione continua del lavoro dipendente
Ø
progetti finalizzati alla valorizzazione ed al riequilibrio territoriale,
settoriale o di interesse strategico.
Per questa nuova
funzione l’Osservatorio dedicherà almeno una riunione all’anno prevista
nel mese di Ottobre.
Art. 5
ASSUNZIONE
I lavoratori
agricoli il cui rapporto di lavoro, a differenza di quello a tempo
indeterminato, è caratterizzato dalla esecuzione di lavori di breve durata
o di carattere stagionale, che in seguito saranno chiamati avventizi, sono
retribuiti con paga oraria.
Gli operai avventizi
verranno assunti per il periodo prevedibile di effettiva occupazione;
pertanto agli stessi viene garantita la piena occupazione e retribuzione
salvo i casi di forza maggiore per i quali si fa riferimento all'art. 26
del presente CPL.
L’assunzione del
personale sarà effettuata secondo le vigenti disposizioni di legge e
quanto previsto dall’Art. 10 del CCNL.
Nei casi previsti
dall’Art. 11 del CCNL dovrà essere redatto, firmato e scambiato tra datore
di lavoro e lavoratore un contratto individuale secondo il modello
standard che si allega (Allegato N°1) contenente le seguenti indicazioni:
-
data di assunzione
-
periodo di prova
-
qualifica del
lavoratore
-
trattamento
economico
-
durata del periodo
della fase lavorativa (se avventizio)
-
giornate di lavoro
presunte.(se avventizio)
-
Alloggio se
previsto (secondo gli standard minimi previsti dalla normativa)
Le parti si
impegnano a recepire le eventuali modifiche di Legge
garantendo in ogni
caso la consegna, da parte del datore di lavoro al lavoratore, di un
modulo cartaceo contenente gli elementi sopra elencati, indipendentemente
dalla durata del contratto e dal numero di giornate.
Ai fine di
valorizzare l'occupazione femminile, le aziende, fermo restando quanto
previsto dall'art. 4, occuperanno nei lavori specializzati lavoratrici che
siano in possesso della corrispondente qualifica in misura non inferiore
al 50% nei lavori specializzati e al 15% nei lavori specializzati A.
Nel caso in cui più
aziende avessero necessità di associarsi per I'assunzione di un solo
operaio a tempo indeterminato, le stesse, congiuntamente, dovranno fare la
relativa domanda di assunzione ai sensi di quanto stabilito dalle leggi
vigenti.
Art. 5 bis
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Le parti concordano
nell’utilità della previdenza integrativa e nell’obiettivo di incrementare
l’adesione dei lavoratori al Fondo Pensione Complementare “AGRIFONDO”,
pertanto al momento dell’assunzione, insieme al modulo per la scelta di
destinazione del TFR, le aziende consegneranno a tutti i lavoratori la
nota informativa sintetica di AGRIFONDO.
In caso di adesione
del lavoratore ad AGRIFONDO è fatto obbligo all’azienda di spedizione del
modulo.
Art. 9
CONVENZIONI
Le parti confermano
la volontà contrattuale di valorizzare l’istituto della “Convenzione” di
cui all’Art. 24 del CCNL del 6/07/2006 e convengono sulla potenzialità di
tali pattuizioni, in quanto ritengono tale istituto uno strumento utile
per il consolidamento e l’estensione dell’occupazione agricola, e ciò
attraverso la stabilizzazione del lavoro ed il riconoscimento delle
professionalità dei lavoratori, favorendo il miglioramento della
competitività delle aziende agricole.
Sulla base delle
opportunità fornite dalla vigente legislazione, le parti si adopereranno
per sensibilizzare ed agevolare la stipulazione delle convenzioni di cui
all’Art. 24 del CCNL del 6/07/2006.
Le Organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori si incontreranno per l'esame
preventivo delle proposte di convenzione presentate dalle aziende.
Le proposte di convenzione debbono essere
conformi al modulo allegato che costituisce parte integrante del presente
accordo.
Entro 15 giorni
prima della scadenza della convenzione, a richiesta di una delle parti, le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si incontreranno per
verificare l'andamento convenzionale e il livello professionale raggiunto
dai singoli dipendenti.
Art. 10
RIASSUNZIONE
I lavoratori
stagionali che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato hanno diritto alla riassunzione presso la medesima azienda per
l’esecuzione delle medesime lavorazioni.
Per l’esercizio di
tale diritto i lavoratori invieranno al datore comunicazione entro tre
mesi dalla data di cessazione del contratto.
Il diritto di
riassunzione potrà essere fatto valere anche dai lavoratori che nell’anno
immediatamente precedente in quello in cui avviene la riassunzione, non
abbiano prestato attività nell’Azienda per cause indipendenti dalla
volontà delle parti quali carenza di lavoro per calamità, assenze per
malattia, infortunio, maternità.
Qualora le Aziende
abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiori rispetto alle
domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i
seguenti criteri:
Ø
Aver svolto, presso l’azienda per almeno due anni un numero di giornate
pari o superiori a 101 annue;
Ø
Disponibilità
Ø
Professionalità
Ø
Anzianità di servizio
Ø
Condizioni e\o carichi familiari
Ai lavoratori
stagionali che hanno svolto, presso l’azienda per almeno due anni un
numero di giornate pari o superiori a 101 annue, con la riassunzione, sarà
garantita l’occupazione per un numero minimo di giornate uguale a quelle
svolte nell’anno precedente, fatte salve le cause indipendenti dalla
volontà delle parti quali carenza di lavoro per calamità, assenza per
malattia, infortunio, maternità.
Le parti, preso atto
della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2008, nonchè di quanto
sancito dalla Legge 24 Dicembre 2007, n. 247, anche alla luce del dettato
di cui all’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 368/2001, si impegnano sin da
ora ad incontrarsi e definire nuovi accordi a fronte di un chiarimento
necessario ed opportuno tra FLAI FAI e UILA e OO.PP. Nazionali o di una
nuova normativa in materia.
Art. 13
INDENNITÀ PER
LAVORI DISAGIATI E PESANTI
Ai lavoratori assunti a tempo determinato
verrà riconosciuta una indennità di 0,32 € orarie in aggiunta alla
normale retribuzione per le ore prestate nello svolgimento di lavori
disagiati e/o pesanti, come previsto dall’art. 63 del CCNL del 6 Luglio
2006.
Resta
………
Art 14
RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA, CAMBIAMENTO DI MANSIONE, PASSAGGIO DI QUALIFICA E
MODALITA’ RETRIBUZIONE AVVENTIZI.
Per l’attribuzione
della qualifica al lavoratore,valgono le norme legislative in materia di
collocamento e la classificazione del presente CPL.
La qualifica
attribuita è valida agli effetti dell’avviamento al lavoro e della
conseguente retribuzione.
Gli operai specializzati, qualificati
divenuti tali presso l’azienda o come tali assunti dalla stessa,
conservano per tutta la durata del rapporto il diritto al trattamento
economico relativo alla loro qualifica, anche se per esigenze dell’azienda
stessa vengono adibiti a prestazioni inferiori.
Analogamente, quando
per esigenze aziendali gli stessi operai vengono adibiti a lavori propri
della qualifica o gruppo superiore, hanno diritto al relativo trattamento
economico, limitatamente alla durata di tali specifiche prestazioni.
Agli avventizi
d’azienda con oltre 101 giornate sarà riconosciuta la retribuzione
relativa alla qualifica posseduta.(si intendono lavoratori che hanno
svolto minimo 101 giornate presso la stessa azienda).
Tutti gli altri
lavoratori sono retribuiti ed inquadrati con la tariffa, prevista dalla
classificazione del presente CPL per la mansione svolta, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 18 sulla prima assunzione.
Art. 18
PRIMA ASSUNZIONE
(ex area del
lavoro non professionalizzato)
Dall'1 gennaio 1996
tutti i lavoratori iscritti per la prima volta negli elenchi anagrafici
sono inquadrati al 1° livello - Comune.
Questi lavoratori
rimarranno in detto livello fino al raggiungimento di 90 giornate nel
biennio oppure dopo aver effettuato 70 giornate nell’anno solare e
comunque non oltre le 170 giornate complessive nel settore agricolo.
Art. 19
FERIE
Il periodo di ferie
viene stabilito in accordo tra la azienda e gli OTI entro il mese di
maggio, predisponendo turni fra gli stessi o sostituzioni con idonei
operai a tempo determinato.
Ove non fosse
possibile usufruire delle ferie in un unico periodo continuativo, si può
concordare con due periodi non inferiori a giorni 13.
E’ facoltà
dell’operaio scegliere uno di tali periodi di ferie, secondo le sue
necessità e nell’epoca dell’anno di suo gradimento.
Nel caso di aziende
con un unico OTI, il periodo di ferie non dovrà coincidere con il periodo
di punta della raccolta prodotti.
Ai lavoratori
immigrati con assunzione a tempo indeterminato è concessa la possibilità
di cumulare il periodo di ferie fino a due mesi consecutivi per necessità
legate al rientro nel paese d’origine. Tale casistica si applica per i
lavoratori che provengono da paesi esteri e se concordato con l’azienda
può prevedere anche l’utilizzo di ferie non ancora maturate.
Per gli operai
agricoli a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dal
CCNL.
Art. 21
PERMESSI
STRAORDINARI
In caso di
matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso
retribuito di 13 giorni lavorativi.
Sulla base di apposita documentazione, al
lavoratore padre è concesso un giorno di permesso retribuito in occasione
della nascita, dell’adozione o affido del figlio.
In caso di decesso
di un parente di 1° o 2° grado agli operai a tempo indeterminato ed agli
operai avventizi di azienda spetterà, ai sensi delle leggi vigenti, un
permesso retribuito di giorni 3.
Per gli operai
avventizi di azienda il datore di lavoro, dietro presentazione di regolari
giustificativi, potrà rivalersi verso il FIMAV.
Salvo disposizioni
di legge diverse, all'operaio a tempo indeterminato, cui l'Istituto
previdenziale abbia autorizzato un periodo di cure termali, è concesso un
permesso non retribuito per la partecipazione alle cure stesse.
Per i permessi di
cui all'art. 40, agli operai a tempo indeterminato non verrà effettuata
alcuna trattenuta sulla retribuzione e il datore di lavoro potrà
immediatamente rivalersi, per il corrispettivo convenzionale dei permessi
medesimi, verso il FIMAV, dietro presentazione di regolari giustificativi;
agli operai avventizi invece, la retribuzione relativa ai permessi in
parola verrà corrisposta in misura convenzionale direttamente e
immediatamente dal FIMAV, dietro presentazione di regolari giustificativi.
Tutti i permessi di
cui sopra non sono conteggiabili ferie e non comportano perdite o
riduzioni delle indennità di cui agli articoli 48, 49, 55 del CCNL.
I lavoratori
avventizi di azienda immigrati (provenienti da stati esteri), potranno
concordare con il proprio datore di lavoro un periodo lungo (fino a 2
mesi) per il rientro nei paesi d’origine, non coincidenti con i periodi di
maggior attività lavorativa.
Art. 23
PERMESSI PER
CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO
I permessi per corsi di recupero
scolastico o il corrispettivo
degli stessi, per gli operai a tempo indeterminato è a carico
dell'azienda.
Il numero degli operai a tempo
indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi per
partecipare ai detti corsi non potrà superare nello stesso momento, il
numero di uno, per quelle aziende che hanno da quattro a dieci operai a
tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle aziende che hanno più di
dieci operai a tempo indeterminato.
Per gli operai
avventizi il corrispettivo di tale permesso verrà posto (se non remunerato
da altri Enti) a carico del FIMAV, dietro presentazione di regolari
giustificativi.
I corsi di lingua italiana per i
lavoratori immigrati sono equiparati a tutti gli effetti ai corsi per
recupero scolastico.
Tutti i permessi di
cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie e non comportano perdite o
riduzioni delle indennità di cui agli articoli 48, 49, 55 del CCNL.
Art. 26
SOSTE,
INTERRUZIONI, SOSPENSIONI ANTICIPATE DEL LAVORO
In caso di
prestazione lavorativa di carattere continuativo, richiesta dal datore di
lavoro, che si protragga imprevedibilmente per più di 5 ore, agli operai è
dovuta una sosta di riposo e ristoro retribuita di 20 minuti, da
effettuarsi dopo la quinta ora.
Quando la suddetta continuità sia prevista
dall'azienda fin dall'inizio dell'orario di lavoro, la sosta sarà
effettuata durante le cinque ore.
Il datore di lavoro,
al momento dell’assunzione di operai avventizi, dovrà precisare se gli
stessi si dovranno presentare al lavoro con qualsiasi tempo o solo in
condizioni di tempo buono.
In mancanza di tale
indicazione, ove gli operai si presentassero in azienda e non fosse
possibile iniziare il lavoro, sarà corrisposto un indennizzo pari a €
6,00 (sei\zero).
Agli ……
Art. 29
RIMBORSO SPESE - TRASFERTE E DIARIE
Agli operai che per
esigenze di servizio devono recarsi fuori azienda, il datore di lavoro è
tenuto a rimborsare le spese effettuate di viaggio e, nel caso siano
costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori del predetto luogo
abituale di lavoro, il vitto e l'alloggio, previa presentazione di
regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato
lavorativo a tutti gli effetti.
Il tempo necessario per il trasferimento
temporaneo da una unità poderale ad altra della stessa azienda, nel corso
della giornata lavorativa, è considerato orario di lavoro a tutti gli
effetti. Per detto trasferimento il datore di lavoro è tenuto a fornire il
mezzo di trasporto e/o in mancanza a rimborsare forfettariamente al
lavoratore il costo del mezzo motorizzato impiegato, in ragione del 24 %
del costo della benzina per Km. (riferimento costo benzina AGIP al 1°
gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno).
Art. 36 bis
FIMAV
Le parti si impegnano, entro la vigenza
del presente CPL (31/12/2011), ad applicare pienamente quanto previsto
dall’Art. 59 del CCNL del 6/07/2006 e pertanto danno mandato al comitato
di gestione FIMAV di attuare le modifiche necessarie, valutare l’aumento
dei costi e stabilire un eventuale aumento del contributo per una
gestione in equilibrio del fondo.
In attesa delle modifiche previste dal
comma precedente il contributo FIMAV versato dalle aziende agricole verrà
adeguato percentualmente in proporzione agli aumenti contrattuali sia
nazionali che provinciali.
Art. 40 bis
SICUREZZA SUL LAVORO
Considerando le novità normative in
materia di sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, all’art. 3
comma 13 e in particolare l’art. 48 (Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale) le parti convengono sull’opportunità di valutare
il nuovo quadro normativo comprese le disposizioni ministeriali e
contrattuali ancora da definire previste del sopraccitato D.Lgs. n.
81/2008 e si impegnano entro il 31/12/2008 a definire in sede di “Comitato
Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro”
le modalità attuative.
NUOVE FIGURE DA INSERIRE NEL CPL
8° Livello –
Specializzato Super
Campo
Conduttore – meccanico di macchine
operatrici complesse: l’operaio che, fornito di patente di guida, con
autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per
pratica o per titolo, oltre alla guida ed all’uso anche su strada di
macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni,
provvede alla manutenzione e riparazioni ordinarie delle suddette
macchine;
Manutenzione del verde
Potatore “artistico” di piante: l’operaio
che, con autonomia esecutiva ed levata competenza professionale acquisita
per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica-figurativa di
piante ornamentali od albero ad alto fusto;
Giardiniere: l’operaio che, con autonomia
esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per
titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavoro di
sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi i tipi di
piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le
dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la
dislocazione delle prese di acqua nonché i relativi tempi di esecuzione.
Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei
lavori assegnatogli;
Incubatoi
Responsabile dell’incubatoio
7° Livello –
Specializzato A
Acquacoltura
Addetto attività
ittica (pescatore)
6° Livello –
Specializzato
Incubatoi
Responsabile del funzionamento delle
incubatrici; Responsabile della selezionatura e speronatura; Responsabile
dell’incubazione o schiusa uova; Responsabile della preparazione del
vaccino
Manutenzione del verde
Conduttore di
piccoli trattori e di mezzi meccanici semoventi
5° Livello –
Qualificato Super
Aziende faunistiche venatorie
Addetto allevamento
selvaggina
Guardia giurata
venatoria
Incubatoi
Addetti alle
incubatrici, selezionatura e speronatura, incubazione e schiusa uova
Allevamenti
Custode con funzione
di controllo di base in assenza del responsabile del normale andamento
della struttura
Manutenzione del verde
Giardiniere
generico in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per l’esecuzione
di lavori di piantumazione di alberi e arbusti, di opere di arredo, nonché
in possesso di conoscenze pratiche-teoriche per la formazione e la
manutenzione dei manti erbosi
4° Livello –
Qualificato A
Aziende faunistiche venatorie
Distribuzione mangime
Allevamenti
Carico e scarico
polli
Incubatoi
Addetti ai lavori
negli incubatoi senza incarichi di responsabilità
Carico e scarico
pulcini
Manutenzione del verde
Sfalcio e pulizia
argini e cigli stradali con decespugliatore
3° Livello – Comune
A
Pulizie
NOTA A VERBALE
Le parti, in considerazione dei mutamenti
del sistema agricolo della Provincia ed in particolare dell’evoluzione che
si prospetta nel settore sia per la coltivazione dei terreni agricoli che
per la produzione aziendale di AGRO ENERGIE, si impegnano sin da ora ad
incontrarsi per implementare l’attuale classificazione con le figure che
la nuova realtà renderà necessarie.
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